Primo pronunciamento della Corte Costituzionale sul caso della cittadinanza italiana: intervento delle associazioni dichiarato inammissibile

Il primo pronunciamento ufficiale della Corte Costituzionale italiana nell’atteso procedimento che discute la costituzionalità dell’attuale normativa sulla cittadinanza per discendenza è già stato pubblicato. Si tratta dell’Ordinanza n. 85/2025, che riguarda specificamente il tentativo di intervento nel processo da parte di due associazioni rappresentative della comunità italiana all’estero: il Circolo Trentino di San Paolo (Brasile) eil Circolo sardo ‘Domus Sardinia’, di Neuquén, in Patagonia (Argentina).

In un messaggio inviato alla Rivista Insieme, l’avvocato Marco Mellone, principale responsabile della difesa dei discendenti di italiani nei ricorsi di incostituzionalità, ha confermato il contenuto della decisione. “È appena stata pubblicata la prima decisione della Corte Costituzionale sul nostro caso di cittadinanza. La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di intervento delle due associazioni che rappresentavano discendenti di italiani del Trentino e della Sardegna emigrati all’estero”, ha scritto Mellone.

PATROCINANDO SUA LEITURA

Secondo la motivazione della Corte, solo i soggetti che hanno un interesse giuridico diretto, immediato e qualificato rispetto al caso principale hanno legittimazione a partecipare al processo di incostituzionalità. La Corte ribadisce, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che il giudizio di costituzionalità non è un controllo astratto, ma un giudizio incidentale e limitato alle parti direttamente coinvolte nel procedimento originario.

La decisione sottolinea inoltre che il semplice fatto che un ente rappresenti un gruppo potenzialmente interessato dalla norma contestata non è sufficiente per garantire il diritto di intervenire nel processo. È stata inoltre esclusa la possibilità di convertire la richiesta di intervento in un parere nella qualità di amicus curiae, figura giuridica che consente a enti senza scopo di lucro o a organi istituzionali di presentare pareri scritti alla Corte, ma con requisiti formali e sostanziali ben definiti.

“Il fondamento della decisione è chiaro”, prosegue Mellone. “La giurisprudenza della Corte Costituzionale è sempre stata molto rigida su questo punto: solo chi riesce a dimostrare che la decisione può avere un impatto diretto e immediato sulla propria situazione giuridica ha diritto di intervenire. Per questo motivo, il risultato non è stata una sorpresa.”

L’avvocato ha inoltre sottolineato che la Corte dovrà ancora decidere, nel giorno dell’udienza pubblica fissata per il 24 giugno 2025, sulle richieste di intervento presentate da altre associazioni.

Sarà un’udienza storica: per la prima volta, la più alta Corte italiana analizzerà nel merito la costituzionalità dell’attuale legge sulla cittadinanza, la cui formulazione è stata contestata da vari tribunali regionali italiani – tra cui quelli di Bologna, Roma, Milano e Firenze – per una possibile violazione dei principi fondamentali della Costituzione e dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia.

Di seguito, il testo integrale della decisione della Corte:

ORDINANZA N. 85
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta por
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Giudice
Luca ANTONINI, Giudice
Stefano PETITTI, Giudice
Angelo BUSCEMA, Giudice
Emanuela NAVARRETTA, Giudice
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Giudice
Filippo PATRONI GRIFFI, Giudice
Marco D’ALBERTI, Giudice
Giovanni PITRUZZELLA, Giudice
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI  , Giudice
Maria Alessandra SANDULLI, Giudice
Roberto Nicola CASSINELLI, Giudice
Francesco Saverio MARINI, Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini  , in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra J. E. A. e altri e Ministero dell interno, con ordinanza del 7 marzo 2025, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di E. D.F. A. G. e altri, di J. E. A. e altri, nonché gli atti di intervento di Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e di Circolo Domus Sardinia;

viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi, depositate da Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e da Circolo Domus Sardinia;

udita nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.

Rilevato che il Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con ordinanza del 7 marzo 2025, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2025, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117, primo comma, della della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza);

che nel giudizio sono intervenuti, con atti di identico tenore depositati il 20 maggio 2025, il Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e il Circolo Domus Sardinia;

che gli intervenienti  entrambi enti senza scopo di lucro che rappresentano interessi di emigranti italiani  affermano di avere un interesse diretto, concreto e attuale rispetto alle questioni oggetto del giudizio, in quanto rappresentano una moltitudine di soggetti discendenti da cittadini italiani emigrati, direttamente coinvolti dalla normativa sulla cittadinanza italiana;

che gli intervenienti hanno richiesto  l’acesso agli atti, ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato che gli intervenienti sopra indicati non sono parti dei giudizi principali;

che, secondo un costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);

che a tale disciplina è possibile derogare  senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità  soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 19 del 2025, e relativa ordinanza allegata, nonché sentenze n. 144 e n. 140 del 2024 e relative ordinanze allegate), ovvero nel caso di questioni che «coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa» (sentenza n. 66 del 2025 e relativa ordinanza allegata, nonché in precedenza sentenza n. 135 del 2024 e relativa ordinanza allegata);

che non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire,  di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo (sentenze n. 156 del 2023 e relativa ordinanza allegata, sentenza n. 136 del 2022, ordinanza n. 191 del 2021);

che, alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte, non vale neppure a legittimare l intervento la funzione di rappresentanza istituzionale  eventualmente svolga a favore di soggetti i cui interessi siano implicati nella questione, «tanto più a fronte della […] introduzione dell art. 4-ter [oggi art. 6] delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare alla Corte un opinione scritta in qualità di amici curiae» (sentenza n. 144 del 2024 e relativa ordinanza allegata), salvo che sussista «un nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio» (ordinanza n. 37 del 2020);

Che l’intervento di terzi è ammissibile solo quando “un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale incidenza sulla posizione soggettiva» dell’interveniente (sentenza n. 98 del 2019), in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata (sentenze n. 98 del 2019 e n. 180 del 2018), condizione che non si ravvisa nel caso degli odierni intervenienti;

che non risulta possibile convertire  opinio amicus curiae, posto che questa Corte ha affermato che «[l]e significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata» (sentenza n. 14 del 2023), neppure ove la conversione sia espressamente richiesta in via subordinata alla richiesta di intervento, il che rende tanto più impercorribile una conversione d’ufficio dell’atto;

che gli interventi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e dal Circolo Domus Sardinia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.

F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela
NAVARRETTA, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA