Cittadinanza: Ecco il testo integrale della Corte costituzionale che annuncia l’avvio del giudizio sulla retroattività del “Decreto della Vergogna”

Con la pubblicazione dell’Ordinanza n. 167 del Tribunale di Torino, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della retroattività dell’art. 3-bis della Legge 91/1992, la Consulta avvia ufficialmente il procedimento che potrebbe incidere su milioni di italo-discendenti.

A completamento di quanto riportato ieri dalla Rivista Insieme, pubblichiamo oggi il testo della Corte costituzionale italiana che, attraverso la Gazzetta Ufficiale, rende pubblico il primo atto formale che dà inizio al giudizio sulla questione di costituzionalità dell’articolo 3-bis della Legge 91 del 1992, introdotto dal Decreto-Legge 36 del 2025 e convertito nella Legge 74 del 2025. Si tratta della pubblicazione dell’Ordinanza n. 167, pronunciata il 25 giugno dal Tribunale di Torino, firmata dal giudice Fabrizio Alessandria e ora ufficialmente registrata dalla stampa dello Stato.

La pubblicazione rappresenta il primo passo formale verso il giudizio di una delle questioni più attese dalla comunità italiana sparsa per il mondo, come già anticipato in termini generali dal giurista Giovanni Bonato. Il procedimento mette in discussione la validità dell’applicazione retroattiva dell’art. 3-bis, che nega il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza a chi sia nato all’estero possedendo già un’altra cittadinanza. Per il magistrato torinese, la misura equivale a una revoca implicita e retroattiva di uno status civitatis fino ad allora inteso dalla giurisprudenza come originario, permanente e imprescrittibile.

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Nella motivazione, Alessandria sostiene che la retroattività contrasta con il principio dell’affidamento legittimo e con la ragionevolezza, poiché crea distinzioni artificiose tra discendenti che hanno promosso azioni prima e dopo il 27 marzo 2025, oltre a introdurre una discriminazione nei confronti dei cittadini con doppia cittadinanza. Il giudice ha inoltre sottolineato le implicazioni della norma sui minori e sull’inversione dell’onere della prova, temi che incidono direttamente sulla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva. La questione investe anche parametri di diritto europeo e internazionale, includendo la cittadinanza dell’Unione e il divieto di privazione arbitraria della nazionalità.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Corte costituzionale trasforma in atto processuale concreto ciò che fino a ieri restava soltanto una discussione preliminare. Il giudizio, ora ufficialmente instaurato, mobilita milioni di discendenti di italiani sparsi per il mondo, nati in un contesto legale che sempre aveva riconosciuto loro la cittadinanza per sangue. Fino alla decisione finale della Consulta, i procedimenti in corso rimangono sospesi, in un clima di crescente attesa.

La Rivista Insieme pubblica, di seguito, il testo integrale dell’Ordinanza n. 167, al fine di garantire ai lettori un accesso diretto e immediato al contenuto prodotto dalla Corte.

N. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 2025

Ordinanza del 25 giugno 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Maria Eugenia Escovar Alvarado ed altri contro il Ministero dell’interno.

Cittadinanza – Acquisto della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisto della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti di cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, secondo la normativa vigente al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di riconoscimento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) entro le ore 23,59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

– Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 3-bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

(GU n. 38 del 17-9-2025)


TRIBUNALE DI TORINO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea

Il Tribunale di Torino, in persona del giudice Fabrizio Alessandria, nella causa civile iscritta al n. r.g. 6648/2025, promossa da:

Maria Eugenia Escovar Alvarado, nata in Venezuela il 26 dicembre 1982;
Ramon José Escovar Alvarado, nato in Venezuela il 15 gennaio 1978;
Maria Victoria Alvarado Bajares, nata in Venezuela il 17 aprile 1952;
Angela Cecilia Alvarado Bajares, nata in Venezuela il 12 gennaio 1955;
Maria Victoria Escovar Alvarado, nata in Venezuela il 15 gennaio 1978;
Marcelino Alfredo Madriz Alvarado, nato in Venezuela il 9 maggio 1983;
Manuel Alberto Madriz Alvarado, nato in Venezuela il 17 maggio 1986, per sé e in nome del figlio minore Joaquin Ignacio Madriz Valladares, nato in Venezuela l’8 settembre 2022,

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Benedetta Ballatore, dal prof. avv. Alfonso Celotto, dal prof. avv. Giovanni Bonato, dall’avv. Giovanni Caridi e dall’avv. Riccardo De Simone – ricorrenti – contro il Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino – convenuto contumace – e nei confronti del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino – interveniente necessario – in adempimento alla riserva assunta all’udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente ordinanza.

      1. Con ricorso ex art. 28-decies c.p.c., depositato in data 28 marzo 2025, regolarmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Pietro Maria Dorato, nato a Torino l’11 ottobre 1837 (cfr. doc. 1), il quale successivamente emigrò in Venezuela, senza però mai naturalizzarsi cittadino venezuelano (cfr. doc. 2). Conseguentemente, hanno chiesto che fosse ordinato al Ministero dell’interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere all’iscrizione, trascrizione e annotazione della cittadinanza nei registri dello stato civile.

Il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero non ha formulato opposizioni all’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 16 giugno 2025, verificata la regolarità e la tempestività delle notifiche, il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero convenuto. In via preliminare, i ricorrenti hanno sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, sulla base degli argomenti svolti nella memoria autorizzata in data 11 giugno 2025; hanno osservato, in particolare, che la questione di costituzionalità sarebbe ammissibile e rilevante, atteso che la normativa introdotta dal d.l. n. 36/2025 risulta applicabile al caso in esame (ricorso depositato il 28 marzo 2025 e non preceduto da istanza amministrativa, trattandosi di discendenza iure sanguinis per linea materna). Il giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in riserva.

      1. In via preliminare, deve affermarsi la competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, l. n. 206/2021, che ha introdotto all’art. 4, comma 5, d.l. n. 13/2017, conv. con modif. dalla l. n. 46/2017, il seguente periodo: «quando l’attore risiede all’estero, le controversie di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana sono attribuite avuto riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’ascendente cittadini italiani».

      2. Nel merito, e con riferimento all’ammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, si osserva che – in applicazione della normativa anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 – la domanda dei ricorrenti risulterebbe fondata, essendo comprovata, sulla base della documentazione prodotta, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, ancorché nella linea genealogica figuri un’ascendente di sesso femminile, coniugata con cittadino straniero e con cui abbia avuto un figlio prima della promulgazione dell’attuale Costituzione del 1948.

Si ritiene, inoltre, che la documentazione presentata dai ricorrenti consenta di ritenere assolto anche il disposto del novello art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011. Com’è noto, il d.l. n. 36/2025 ha aggiunto alla predetta norma il comma 2-bis, che introduce il divieto di ricorrere alla prova testimoniale, e il comma 2-ter, ai sensi del quale «nelle controversie in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, chi chiede il riconoscimento della cittadinanza deve allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancata acquisizione o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».

Nel caso oggi in esame, come già evidenziato, risulta agli atti il certificato negativo di naturalizzazione dell’ascendente (doc. 2), sicché deve ritenersi assolto anche il nuovo onere probatorio documentale introdotto dal d.l. n. 36/2025.

Tanto premesso, in punto di fatto, i ricorrenti:

– deducono di essere tutti discendenti in linea diretta dal sig. Pietro Maria Dorato, cittadino italiano per nascita, segnatamente nato a Torino l’11 ottobre 1837 e deceduto in Venezuela dopo la proclamazione del Regno d’Italia (conseguentemente, deve intendersi che Pietro Maria Dorato abbia acquistato la cittadinanza italiana per effetto dell’unificazione del 1861; in tal senso cfr. tra le altre, ord. n. 23849/2023 del Tribunale di Roma);

– deducono che il sig. Pietro Maria Dorato si trasferì in Venezuela e non rinunciò mai alla cittadinanza italiana;

– ricostruiscono la linea di discendenza attraverso la figlia del sig. Dorato e le figlie di quest’ultima;

– deducono che i discendenti del sig. Dorato sono italiani per diritto di nascita, ma che il Consolato del Venezuela non ammette la ricezione delle domande di riconoscimento di cittadinanza allorché una persona della linea di discendenza sia donna nata prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, imponendo a costoro l’onere di agire solo per via giudiziaria (cfr. estratto del sito del Consolato generale d’Italia a Caracas, sub doc. 19).

A sostegno di tali fatti, i ricorrenti hanno depositato il certificato di nascita dell’ascendente italiano emigrato in Venezuela (doc. 1), il certificato di mancata naturalizzazione (doc. 2) e il certificato di matrimonio dell’ascendente con una donna venezuelana (doc. 3). Hanno altresì depositato i certificati di nascita e di matrimonio dei discendenti dell’ascendente (docs. 4-18), le indicazioni del Consolato italiano in Venezuela circa l’impossibilità di presentare domanda in via amministrativa per i discendenti di donne italiane nate prima del 1948 (doc. 19), nonché l’ordinanza n. 23849/2023 del Tribunale di Roma, emessa nel procedimento R.G. n. 13107/2022, nella quale – in una vicenda che riguardava alcuni parenti collaterali degli odierni ricorrenti, tutti discendenti dell’ascendente Pietro Maria Dorato – è stato riconosciuto lo status di cittadino italiano dell’ascendente Pietro Maria Dorato, della figlia Angela Maria Dorato Soto e del nipote Anselmo Alvarado Dorato, con il conseguente diritto dei loro discendenti alla cittadinanza italiana (doc. 20).

In diritto

I ricorrenti affermano di essere cittadini italiani per trasmissione iure sanguinis della cittadinanza da Pietro Maria Dorato, ai sensi della legge n. 91/1992, che prevede l’acquisto della cittadinanza italiana per nascita, in ragione della discendenza da padre o madre cittadini italiani, senza limiti di generazioni.

Rilevano tuttavia che il 27 marzo 2025 è entrato in vigore il decreto-legge n. 36/2025, che all’art. 1 ha introdotto l’art. 3-bis nella legge n. 91/1992.

Il testo della norma è il seguente:

«Art. 3-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di acquisto della cittadinanza per nascita) – 1. Il cittadino straniero nato all’estero da ascendenti italiani che possiede altra cittadinanza si intende come mai avente acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a coloro che sono nati prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

a) Le disposizioni del comma 1 non si applicano a chi, entro la data del 23 maggio 2025, abbia ottenuto in via amministrativa il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1.

a-bis) Le disposizioni del comma 1 non si applicano a chi, entro la data del 23 maggio 2025, abbia ottenuto sentenza, anche non passata in giudicato, che abbia riconosciuto lo status di cittadino italiano.

b) Le disposizioni del comma 1 non si applicano a chi, entro le ore 23.59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, abbia presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa o giudiziaria.

c) Le disposizioni del comma 1 non si applicano al figlio minore di cittadino italiano residente in Italia.

2. Nei casi di cui alle lettere a), a-bis), b) e c) continua ad applicarsi la normativa vigente al 27 marzo 2025.

3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni disposizione contraria, anche di pari rango».

Ad avviso dei ricorrenti, l’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal d.l. n. 36/2025, non sarebbe applicabile al caso in esame, trattandosi di cittadini nati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

In ogni caso, anche ammessa l’applicabilità della nuova disciplina, la disposizione sarebbe comunque incostituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 117 Cost., nonché degli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea, 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 15, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e 3, par. 2, del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU.

Il giudice ritiene che la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti non sia manifestamente infondata.

Invero, la disposizione di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 91/1992 prevede espressamente che la preclusione al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i nati all’estero da ascendenti italiani che posseggano altra cittadinanza si applichi anche ai soggetti nati anteriormente all’entrata in vigore della norma.

Tale previsione normativa si traduce dunque in una revoca implicita e retroattiva di uno status civitatis già sorto al momento della nascita, producendo effetti su situazioni giuridiche consolidate secondo il diritto vigente fino al 27 marzo 2025.

La cittadinanza iure sanguinis, infatti, secondo il diritto vivente consolidato, si trasmette automaticamente per discendenza (ex lege), indipendentemente da manifestazioni di volontà, sicché lo status civitatis è originario e imprescrittibile.

La norma censurata, applicandosi retroattivamente, incide su situazioni soggettive già perfezionatesi, modificando ex post il regime giuridico, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento legittimo dei cittadini.

Inoltre, la norma censurata determina una disparità di trattamento che risulta irragionevole tra coloro che hanno proposto ricorso giurisdizionale o presentato domanda amministrativa anteriormente al 27 marzo 2025 e coloro che lo hanno fatto successivamente a tale data, pur trovandosi tutti in identiche condizioni quanto alla discendenza da cittadini italiani.

Parimenti, la disposizione censurata introduce una discriminazione nei confronti dei titolari di doppia cittadinanza, i quali vengono esclusi in via assoluta dal riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza che ciò trovi una giustificazione ragionevole.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale si evidenziano con riguardo alla disciplina prevista per i figli minori, nonché in relazione all’onere della prova, che risulta aggravato e reso più difficoltoso dal divieto di prova testimoniale introdotto nell’art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dal d.l. n. 36/2025.

Per tali ragioni, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992 deve essere sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela dell’affidamento legittimo, nonché in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

In particolare, devono essere considerati:

– l’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e l’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;

– l’art. 15, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che vieta la privazione arbitraria della cittadinanza;

– l’art. 3, par. 2, del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il diritto di ciascuno di entrare nel proprio Paese.

Per questi motivi

Il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica «anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo», nonché nelle lettere a), a-bis) e b) del medesimo art. 3-bis;

dispone la sospensione del presente processo e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino, il 25 giugno 2025.

Il Giudice
Fabrizio Alessandria

(Ordinanza n. 167 – Registro ordinanze 2025).
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale Corte costituzionale n. 38, del 17 settembre 2025.