Circolare del governo italiano conferma: i figli minori di italiani all’estero perdono il diritto automatico alla cittadinanza

Pubblicata oggi (28/05, la circolare del Ministero dell’Interno rafforza la nuova interpretazione introdotta dalla Legge n. 74/2025: la cittadinanza per i figli minori sarà concessa per beneficio di legge e non più riconosciuta automaticamente per sangue

La circolare pubblicata oggi (28/05) dal Ministero dell’Interno italiano conferma uno dei cambiamenti più profondi mai introdotti nella normativa sulla cittadinanza italiana: i figli minori di cittadini italiani nati all’estero non acquisiscono più automaticamente la cittadinanza italiana per diritto di sangue (iure sanguinis) e diventano soggetti a una procedura formale di concessione per beneficio di legge, subordinata a una dichiarazione esplicita di volontà, alla presentazione di documenti e al rispetto di requisiti quali la residenza continuativa e precise scadenze legali. La nuova interpretazione, ora ufficializzata dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, segna una rottura storica con il principio che ha sostenuto per generazioni il legame giuridico tra la diaspora italiana e la nazione d’origine.

La circolare dettaglia le istruzioni operative per l’applicazione della Legge n. 74 del 23 maggio 2025, che ha convertito con modifiche il discusso Decreto-Legge n. 36/2025. Le nuove disposizioni modificano in modo significativo la Legge n. 91/1992 e sono in vigore dal 24 maggio. Il documento, indirizzato a prefetti, commissari del governo e ufficiali dello stato civile dei comuni, fornisce indicazioni su come applicare i nuovi criteri nei casi di riconoscimento, acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana per discendenza, con particolare attenzione alle nuove procedure che incidono direttamente sulla popolazione italo-discendente all’estero.

PATROCINANDO SUA LEITURA

Secondo la nuova normativa, la cittadinanza per i figli minori di italiani riconosciuti per nascita potrà essere acquisita solo a seguito di una dichiarazione formale da parte dei genitori o del tutore, e solo se si verificano ulteriori condizioni: residenza legale e continuativa del minore in Italia per almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure presentazione della dichiarazione entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento della filiazione. In tali casi, la cittadinanza produce effetti solo dal momento in cui le condizioni sono soddisfatte e può essere rinunciata al compimento della maggiore età — confermando così il suo carattere di concessione e non di trasmissione ereditaria.

Un punto di grande impatto, confermato dalla stessa circolare, è che i cittadini riconosciuti ai sensi della Legge n. 379/2000 — la cosiddetta legge sui “trentini” — non potranno più trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli minori. Sebbene riconosciuti come cittadini per nascita, i beneficiari di tale norma perderanno il diritto di trasmettere la cittadinanza ai figli, che dovranno invece soddisfare i nuovi requisiti introdotti.

Inoltre, i genitori del minore dovranno presentarsi di persona per firmare un “atto di cittadinanza”, come previsto dalla circolare. Si tratta di un passaggio formale e solenne, che dovrà essere effettuato alla presenza di un delegato con funzioni di ufficiale dello stato civile. Questo requisito è destinato a provocare notevoli difficoltà pratiche e confusione, soprattutto per le famiglie residenti all’estero che devono fare affidamento su consolati spesso sovraccarichi.

La circolare prevede anche una norma transitoria per i figli minori di cittadini riconosciuti sulla base di domande presentate entro il 27 marzo 2025. In questi casi, la dichiarazione di acquisto potrà essere presentata fino al 31 maggio 2026. Se il minore raggiunge la maggiore età in questo intervallo, dovrà essere lui stesso a presentare la dichiarazione. In ogni caso, la procedura è soggetta al pagamento di un contributo di 250 euro per ciascun beneficiario, anche se i genitori presentano la dichiarazione in momenti diversi.

Un altro cambiamento importante introdotto dalla nuova legge riguarda i figli minori di persone che acquisiscono o riacquisiscono la cittadinanza italiana. In tali casi, la trasmissione della cittadinanza sarà possibile solo se il minore ha risieduto legalmente in Italia per almeno due anni prima dell’acquisizione da parte del genitore. Per i minori di due anni, è necessario che la residenza in Italia sia continuativa fin dalla nascita. Deve inoltre essere comprovata la convivenza tra genitore e figlio alla data dell’acquisizione.

La legge riapre infine, in via eccezionale, la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana per ex cittadini nati in Italia o che abbiano risieduto nel Paese per almeno due anni consecutivi, purché abbiano perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992. Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027. La misura non si applica a chi ha perso la cittadinanza dopo tale data.

Infine, la circolare sottolinea che tutte le dichiarazioni di acquisto per beneficio di legge e di riacquisto devono essere rese personalmente alla presenza di un delegato con funzioni di ufficiale dello stato civile. Tali atti devono essere registrati nel registro della cittadinanza ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 396/2000, con la verifica dei requisiti legali che giustificano ogni singolo caso.