La Commissione Affari Costituzionali del Senato approva emendamenti riformulati che salvaguardano le domande pendenti, ma mantiene il nucleo restrittivo del Decreto Tajani

La 1ª Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato italiano ha compiuto un ulteriore passo decisivo nell’esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 36/2025 — il cosiddetto Decreto Tajani — con la seduta di giovedì 8 maggio, nella quale è stato approvato un pacchetto di emendamenti riformulati all’articolo 1 del testo.

Presieduta dal senatore Alberto Balboni (FdI), la seduta ha visto la partecipazione del sottosegretario Giorgio Silli, in rappresentanza del Governo, e ha avuto come relatore il senatore Marco Lisei (FdI). I lavori si sono concentrati esclusivamente sull’articolo 1 del provvedimento, considerato il cuore del decreto, poiché riguarda direttamente la nuova regolamentazione sul riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis).

PATROCINANDO SUA LEITURA

Sono stati presentati e approvati numerosi emendamenti nella forma di “testo 2” — ovvero versioni riformulate di proposte precedenti —, a dimostrazione dell’esistenza di trattative interne e concessioni puntuali per rendere il testo più accettabile per le diverse forze parlamentari. Le riformulazioni indicano che, pur mantenendo il nucleo della riforma, si è cercato di attenuare alcuni aspetti più controversi, soprattutto quelli che avrebbero potuto produrre effetti retroattivi o incertezza giuridica.

Emendamenti sia del Governo che dell’opposizione sono stati respinti, ritirati o trasformati in ordini del giorno (raccomandazioni non vincolanti), strategia volta ad evitare votazioni troppo divisive all’interno della Commissione.

Emendamento 1.500: Clausola di salvaguardia per le domande già avviate

L’emendamento più rilevante approvato è il 1.500, di iniziativa governativa, che stabilisce che le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della nuova legge continueranno ad essere trattate secondo la normativa previgente. Inoltre, l’emendamento sopprime la possibilità di prorogare fino a 36 mesi i termini per la conclusione dei procedimenti, come previsto dall’art. 9-ter della legge n. 91/1992.

Con questa misura, il Governo cerca di mitigare gli effetti retroattivi del decreto, rispondendo, seppur parzialmente, alle critiche di incertezza giuridica sollevate da giuristi e membri delle comunità italiane all’estero.

Emendamenti tecnici riformulati: maggiore chiarezza, senza cambiamenti sostanziali

Altri emendamenti approvati — come i numeri 1.8, 1.21, 1.26 e 1.47 — sono stati votati nella versione riformulata (testo 2), con l’obiettivo di perfezionare il linguaggio giuridico e rimuovere ambiguità dal testo originario. Sebbene queste modifiche non alterino sostanzialmente i contenuti della riforma, sono interpretate come tentativi di rafforzare la coerenza giuridica del decreto, soprattutto in vista di possibili contenziosi nei tribunali, come quelli già avviati a Bologna e Campobasso.

Nuovi requisiti: conoscenza della lingua e legame culturale

Tra gli emendamenti approvati vi sono anche quelli che introducono nuovi criteri per il riconoscimento della cittadinanza, come la conoscenza della lingua italiana a livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). L’inclusione di questo requisito, già presente in altre modalità di acquisizione della cittadinanza, rafforza l’intento di consolidare il legame culturale tra i richiedenti e l’Italia, ma solleva interrogativi sulla sua applicazione pratica all’estero.

Emendamenti respinti o trasformati in ordini del giorno

Numerose proposte di modifica — in particolare quelle con potenziale impatto strutturale — sono state ritirate strategicamente (come quelle numerate da 1.14 a 1.79), forse per mancanza di consenso politico o per evitare votazioni sfavorevoli. Due emendamenti (1.69 e 1.80) sono stati trasformati in ordini del giorno, conservando valore politico simbolico, ma senza efficacia giuridica.

Emendamenti del governo respinti

Sebbene molte proposte del Governo abbiano incontrato resistenze in seno alla 1ª Commissione permanente del Senato, due emendamenti di iniziativa governativa sono stati effettivamente approvati: l’emendamento 1.500, che ha introdotto una clausola di salvaguardia per tutelare le domande di cittadinanza già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova legge, e l’emendamento 1.0.500, relativo al riacquisto della cittadinanza da parte di ex cittadini italiani. Altri emendamenti governativi — in particolare quelli che miravano ad ampliare i requisiti o a modificare aspetti delicati del testo originario — sono stati respinti, ritirati o trasformati in ordini del giorno, a conferma della necessità di trattative e concessioni per garantire l’avanzamento della proposta legislativa.

Significato politico e giuridico dell’avanzamento

L’approvazione di questi emendamenti dimostra che il Decreto Tajani sta procedendo rapidamente, seppur con modifiche limitate. La maggioranza di governo è riuscita a mantenere l’impianto restrittivo del provvedimento, accettando però alcuni aggiustamenti per ottenere sostegno in Commissione e rispondere a pressioni pubbliche e legali.

La clausola di salvaguardia protegge migliaia di italo-discendenti che hanno già avviato il procedimento di riconoscimento, ma le disposizioni che richiedono la cittadinanza esclusiva degli ascendenti e la residenza pregressa del genitore in Italia restano ostacoli significativi per il riconoscimento della cittadinanza a una parte rilevante della diaspora.

L’esame dell’articolo 1 non è ancora concluso, il che indica che i lavori della Commissione proseguiranno nelle prossime settimane. Tuttavia, l’orientamento finora espresso nelle votazioni lascia presagire che la maggioranza parlamentare si mostri compatta nell’approvazione finale del disegno di legge, mantenendo l’impostazione restrittiva del Decreto-Legge n. 36/2025.

Emendamenti aprovati:

NOTA: Per quanto riguarda gli emendamenti 1.8, 1.39 e 1.58, si veda quest’altro articolo.

1.8 (testo 2) [id. a 1.30 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.39 (testo 2)]

Tosato,  Stefani,  Bizzotto,  Pirovano,  Spelgatti

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a)  sostituire la lettera c) con la seguente: “c)  un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;”;

b)  sostituire la lettera d) con la seguente:  “d)  un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.”;

c)  sopprimere la lettera e).

1.21 (testo 2) [id. a 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]

La Marca

Approvato

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».

1.22 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]

Giacobbe,  La Marca

Approvato

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».

1.25 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]

Crisanti

Approvato

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».

1.26 (testo 2) [id. a 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]

Menia,  Spinelli,  Della Porta,  De Priamo,  Russo,  Pellegrino

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i  seguenti:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

  a)  successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b)  la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione,   anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis  può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.”.

1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere  a)  e  b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera  b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».

1.27 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.28 (testo 2)]

Ronzulli,  Paroli

Approvato

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».

1.28 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2)]

Gelmini,  Borghese

Approvato

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».

1.29 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]

Borghese,  Biancofiore,  Gelmini,  Versace

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i  seguenti:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

  a)  successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b)  la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione,   anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis  può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.”.

1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere  a)  e  b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera  b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».

1.30 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.39 (testo 2)]

Giacobbe

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a)  sostituire la lettera c) con la seguente: “c)  un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;”;

b)  sostituire la lettera d) con la seguente:  “d)  un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.”;

c)  sopprimere la lettera e).

1.34 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.39 (testo 2)]

Crisanti

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente: “c)  un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;”;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:  “d)  un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.”;

c) sopprimere la lettera e).

1.39 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.34 (testo 2)]

Menia,  Spinelli,  Della Porta,  De Priamo,  Russo

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a)  sostituire la lettera c) con la seguente: “c)  un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;”;

b)  sostituire la lettera d) con la seguente:  “d)  un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.”;

c)  sopprimere la lettera e).

1.47 (testo 2) [id. a 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]

Gelmini,  Versace,  Borghese

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies  è inserito il seguente: “1-octies. E’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali.”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera  a)  le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b)  dopo la lettera  a)  è inserita la seguente: “a-bis)  allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».

1.57 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]

Crisanti

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i  seguenti:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

  a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione,   anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis  può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.”.

1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».

1.58 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.73 (testo 2)]

Menia,  Spinelli,  Della Porta,  De Priamo,  Russo

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i  seguenti:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

  a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione,   anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis  può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.”.

1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».

1.60 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]

Crisanti

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies  è inserito il seguente: “1-octies. E’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali.”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera  a)  le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b)  dopo la lettera  a)  è inserita la seguente: “a-bis)  allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».

1.68 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]

Ronzulli,  Paroli

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies  è inserito il seguente: “1-octies. E’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali.”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera  a)  le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b)  dopo la lettera  a)  è inserita la seguente: “a-bis)  allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».

1.73 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2)]

Paroli,  Ternullo,  Occhiuto

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i  seguenti:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

  a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione,   anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis  può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.”.

1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».

1.89 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]

Gaudiano,  Maiorino,  Cataldi

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies  è inserito il seguente: “1-octies. E’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali.”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera  a)  le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b)  dopo la lettera  a)  è inserita la seguente: “a-bis)  allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».

1.500

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: “prorogabili fino al massimo di trentasei mesi” sono soppresse.

1-ter. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».

1.0.9 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]

Menia,  Spinelli,  Della Porta,  De Priamo,  Russo

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies  è inserito il seguente: “1-octies. E’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali.”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera  a)  le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b)  dopo la lettera  a)  è inserita la seguente: “a-bis)  allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».

1.0.12 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2)]

Menia,  Spinelli,  Della Porta,  De Priamo,  Russo

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies  è inserito il seguente: “1-octies. E’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera  a)  le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b)  dopo la lettera  a)  è inserita la seguente: “a-bis)  allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».

1.0.500

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: “cittadinanza” sono inserite le  seguenti: “, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un  ufficio consolare,”;

b) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno  due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1° e 2°, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027”.

2. Alla Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l’articolo 7-bis  è  inserito il seguente: “Art. 7-ter. – Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250″».