Gazzetta Ufficiale pubblica un decreto-legge che sorprende il mondo italiano in tutto il Pianeta. Ecco il testo in italiano e in portoghese

Nel mezzo della generale perplessità dell’universo italiano in tutto il pianeta, il governo italiano ha pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 36, che impone restrizioni senza precedenti al riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti nati e residenti all’estero. Il provvedimento, secondo quanto si legge nel testo, mira a contenere la crescita esponenziale di nuovi cittadini legati all’Italia solo formalmente, oltre a salvaguardare la sicurezza nazionale e la stabilità amministrativa dei consolati e dei tribunali italiani.

Il decreto afferma che, fino ad oggi, la normativa è stata interpretata nel senso di permettere il riconoscimento della cittadinanza italiana senza limiti generazionali e senza l’obbligo di dimostrare legami effettivi con il Paese, circostanza che avrebbe contribuito alla nascita di una popolazione di cittadini italiani all’estero che, a breve, potrebbe superare numericamente gli stessi residenti in Italia.

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Fine del riconoscimento automaticoLa principale novità del decreto si trova all’Articolo 3-bis, che stabilisce che non sarà più considerato cittadino italiano chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, anche se discendente di italiani, salvo che soddisfi criteri specifici.

Le eccezioni previste includono:

•Aver presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza presso un consolato o un comune entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;

•Aver avviato un’azione giudiziaria entro la stessa data e ora;

•Avere un genitore o adottante cittadino italiano nato in Italia;

•Avere un genitore o adottante cittadino italiano che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita o dell’adozione;

•Avere un nonno o una nonna italiana (ascendente di primo grado dei genitori) nato/a in Italia.

Effetti immediati e limiti procedurali – Il decreto entra in vigore già domani, 29 marzo 2025, e stabilisce che i procedimenti giudiziari e amministrativi già avviati entro la fine del 27 marzo resteranno regolati dalle norme precedenti. Tuttavia, le nuove domande saranno soggette alle regole introdotte dal decreto.

Inoltre, il testo modifica il Decreto Legislativo n. 150/2011, vietando il giuramento e la prova testimoniale nelle cause di riconoscimento della cittadinanza. Il richiedente dovrà dimostrare, con documentazione oggettiva, di non rientrare nelle cause legali di mancata acquisizione o di perdita della cittadinanza.

Obiettivo: contenere un’ondata di richieste – Secondo il decreto, l’obiettivo è contenere un “afflusso eccezionale e incontrollato” di domande di riconoscimento della cittadinanza, che starebbe compromettendo il funzionamento dei consolati, dei comuni e dei tribunali italiani. Il governo afferma che è in corso una riforma più ampia in materia di cittadinanza, ma che, data l’urgenza, è stato necessario adottare immediatamente questo provvedimento.

La decisione è stata firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dai ministri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia.

Reazioni e prossimi passi – Organizzazioni della diaspora italiana e giuristi sono attesi a pronunciarsi nei prossimi giorni. Il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento italiano entro 60 giorni, e potrà essere confermato, modificato o revocato.

Nel frattempo, migliaia di discendenti in tutto il mondo — in particolare in Sud America, dove vive una numerosa comunità di origine italiana — cercano orientamento per capire come la nuova norma influenzi i loro diritti alla cittadinanza. Di seguito pubblichiamo il testo integrale del Decreto-Legge.

DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno  1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni  «Sulla cittadinanza italiana»;

Vista la legge 21 aprile 1983, n.  123,  recante  «Disposizioni  in materia di cittadinanza»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove  norme  sulla cittadinanza»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69»  e  in particolare l’articolo 19-bis;

Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale  sono  state finora  interpretate  nel  senso  di  accordare  alle  persone   nate all’estero  una  facolta’  di  chiedere   il   riconoscimento   della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale  ne’  oneri di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di  vincoli  effettivi con la Repubblica;

Considerato  che  tale  assetto  normativo  determina  la  crescita continua  ed  esponenziale  della  platea  di  potenziali   cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio  nazionale  e  che, anche in ragione del possesso di una o piu’ cittadinanze  diverse  da quella italiana,  sono  prevalentemente  legati  ad  altri  Stati  da vincoli profondi di cultura, identita’ e fedelta’;

Considerato che la possibile assenza di vincoli  effettivi  con  la Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini,  che  potrebbe raggiungere  una  consistenza  pari  o  superiore  alla   popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio  ed  attuale  per  la  sicurezza   nazionale   e,   in   virtu’ dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, degli  altri  Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen;

Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalita’, e’ opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e, conseguentemente, europea in  capo  alle  persone  nate  e  residenti all’estero alle quali lo stato di cittadini e’ gia’ stato validamente riconosciuto;

Considerato  che  e’  opportuno  prevedere   l’applicazione   della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali  e ai procedimenti amministrativi  instaurati  in  data  anteriore  alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto;

Ritenuta  pertanto  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di introdurre   limitazioni   nella   trasmissione   automatica    della cittadinanza  italiana  a  persone  nate  e   residenti   all’estero, condizionandola  a  chiari  indici  della  sussistenza   di   vincoli effettivi con la Repubblica;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessita’ ed urgenza di operare un bilanciamento tra i principi di cui agli  articoli  1  e  3  della Costituzione, applicando le suddette limitazioni  a  tutti  i  futuri riconoscimenti di  cittadinanza  italiana  ed  evitando  l’intrinseca irragionevolezza  di  riconoscimenti  della   cittadinanza   italiana secondo criteri diversi  a  seconda  di  un  fattore  casuale  e  non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale  la  nascita dei richiedenti, in  luogo  dell’effettivo  esercizio  di  diritti  o adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell’approvazione  di  una  riforma  organica delle disposizioni in  materia  di  cittadinanza,  un  eccezionale  e incontrollato   afflusso   di   domande   di   riconoscimento   della cittadinanza, tale da impedire l’ordinata funzionalita’ degli  uffici consolari all’estero, dei comuni e degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e dell’interno,  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia   e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20  della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile  1983,  n.  123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge  13  giugno  1912,  n. 555, nonche’ agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e’ considerato  non  avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e’ nato all’estero  anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e’  in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle  seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell’interessato e’ riconosciuto,  nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di domanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

b)  lo  stato  di  cittadino  dell’interessato   e’   accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un genitore o adottante cittadino e’ nato in Italia;

d) un genitore o adottante  cittadino  e’  stato  residente  in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o  degli adottanti cittadini e’ nato in Italia.».

2. All’articolo 19-bis del decreto legislativo 1°  settembre  2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e’  sostituita  dalla  seguente:  «Controversie  in materia di accertamento dello stato di  apolidia  e  di  cittadinanza italiana»;\b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia  di accertamento  della  cittadinanza  italiana  non  sono   ammessi   il giuramento e la prova testimoniale.

2-ter.  Nelle  controversie  in  materia  di  accertamento  della cittadinanza italiana chi chiede l’accertamento della cittadinanza e’ tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause  di  mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 marzo 2025

MATTARELLA
Meloni,  Presidente  del  Consiglio dei ministri
Tajani,   Ministro   degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell’interno
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio