Il governo italiano pubblica una nuova circolare sulle istruzioni per la cittadinanza: nuovi ostacoli per i figli degli italiani nati all’estero

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato mercoledì (24/07) una nuova circolare indirizzata ai Prefetti e agli Ufficiali di Stato Civile contenente istruzioni operative complementari sull’applicazione della Legge n. 74/2025, che ha convertito in legge il cosiddetto Decreto della Vergogna. Il documento chiarisce aspetti fondamentali della nuova normativa in materia di cittadinanza italiana, in particolare per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza ai figli nati all’estero e già in possesso di un’altra cittadinanza.

Firmata dal Direttore Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, Fabrizio Orano, la circolare ribadisce l’inasprimento delle regole per la trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis (per diritto di sangue) ai figli minori di cittadini italiani riconosciuti. Le nuove linee guida approfondiscono due punti fondamentali: l’impedimento alla trasmissione della cittadinanza ad alcuni figli nati all’estero e la reinterpretazione delle norme relative alla iuris communicatio (comunicazione di cittadinanza tra genitori e figli).

PATROCINANDO SUA LEITURA

Secondo la circolare, la cittadinanza iure sanguinis non sarà più trasmessa automaticamente ai figli minori nati all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza se il genitore ha acquisito la cittadinanza italiana ma non ha risieduto per almeno due anni consecutivi in Italia dopo tale acquisizione e prima della nascita del figlio.

Di conseguenza, un figlio nato in Brasile, ad esempio, non sarà considerato automaticamente cittadino italiano se il padre o la madre sono diventati cittadini italiani ma risiedevano all’estero al momento del concepimento. Il testo invita inoltre gli ufficiali a verificare rigorosamente il requisito della residenza biennale del genitore, al fine di evitare “iscrizioni anagrafiche irregolari”.

La circolare precisa inoltre che la norma si applica a qualsiasi modalità di acquisizione della cittadinanza: per riconoscimento iure sanguinis, per naturalizzazione, per beneficio di legge o per riacquisto. La data da considerare per il calcolo della residenza varia in base alla modalità di acquisizione.

La comunicazione della cittadinanza subisce una nuova lettura

La circolare presenta anche una nuova interpretazione dell’articolo 14 della Legge n. 91/1992, che disciplina la cosiddetta iuris communicatio — il meccanismo attraverso cui i figli minori che convivono con genitori naturalizzati acquisiscono automaticamente la cittadinanza.

Secondo il nuovo testo, la regola continua ad applicarsi automaticamente solo per:

  • figli nati in Italia;

  • figli nati all’estero senza un’altra cittadinanza.

Nel caso di figli nati all’estero con doppia cittadinanza, invece, l’acquisizione tramite iuris communicatio è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

  1. Il genitore deve aver risieduto in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio;

  2. Deve aver continuato a risiedere in Italia per almeno due anni dopo aver acquisito o riacquisito la cittadinanza;

  3. Il figlio deve risiedere legalmente in Italia con il genitore per almeno due anni prima del giuramento (o dalla nascita, se ha meno di due anni).

Inoltre, il testo sottolinea che la cittadinanza sarà effettiva solo a partire dal giorno successivo al giuramento del genitore, e non dalla notifica del decreto di concessione. I giuramenti resi prima del 23 maggio 2025 continuano a seguire la normativa precedente, senza obbligo di residenza di due anni da parte del figlio.

Uniformità e vigilanza

La circolare invita tutti i Prefetti e Ufficiali di Stato Civile a diffondere le informazioni contenute nel documento, al fine di garantire un’interpretazione uniforme delle nuove norme su tutto il territorio nazionale. Il testo raccomanda anche controlli rigorosi sul rispetto dei requisiti di residenza, con particolare attenzione al rischio di frodi anagrafiche.

Impatti immediati

In concreto, il testo complica la situazione di migliaia di famiglie italo-discendenti, in particolare nelle Americhe, i cui figli minori non risiedono in Italia e i cui genitori hanno acquisito la cittadinanza senza aver soddisfatto i nuovi requisiti di residenza. Organizzazioni in difesa della cittadinanza stanno già valutando gli effetti della circolare e ipotizzano nuove iniziative legali.

Con questa nuova direttiva, il governo italiano consolida l’offensiva contro la cittadinanza per discendenza all’estero — un percorso avviato con il cosiddetto Decreto Tajani e ora rafforzato da istruzioni amministrative che mirano a limitare la cittadinanza italiana ai soli contesti territoriali interni.

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE
MODULARIO INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI – LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – AOSTA

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – ROMA
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – SEDE

OGGETTO: Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Ulteriori istruzioni operative.

Di seguito alla circolare di questa Direzione Centrale n. 26185 del 28 maggio u.s., si ritiene necessario fornire ulteriori istruzioni operative in merito all’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 36/2025, convertito dalla legge n. 74/2025, anche alla luce dei quesiti pervenuti da parte degli Ufficiali di stato civile dei Comuni.

In particolare, occorre fornire alcuni chiarimenti relativi alla condizione di cui alla lett. d) dell’art. 3-bis, illustrata in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. a) e con l’art. 14 della legge n. 91/1992.

1. TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS AL FIGLIO (NATO ALL’ESTERO E IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA) DI CHI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA (art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. a) della medesima legge)

Come noto, il nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 esclude la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis – prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992 secondo cui “è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini” – al minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza, salvo il ricorrere delle condizioni ivi previste.

In particolare, in base al combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992 e dell’art. 1, comma 1, lett. a) della medesima legge, ai fini della trasmissibilità della cittadinanza italiana iure sanguinis al nato all’estero in possesso di un’altra cittadinanza, figlio di genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana, occorre che il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.

Deve essere, pertanto, verificata la residenza biennale del genitore già cittadino e che il minore sia nato dopo la maturazione di tale periodo minimo di residenza. Verificate queste condizioni, il minore nato all’estero sarà considerato cittadino italiano iure sanguinis ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992 fin dal momento della sua nascita.

La verifica della condizione della residenza biennale del genitore deve essere svolta rigorosamente, al fine di evitare che proliferino eventuali iscrizioni anagrafiche irregolari.

Si precisa che il genitore che trasmette la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio, nell’ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, può aver acquistato a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana (iure sanguinis, naturalizzazione, beneficio di legge). Ne deriva che, ai fini del computo del periodo di residenza biennale del genitore richiesto dalla legge, si terrà conto della tipologia di acquisto dello status civitatis: dalla nascita, per il riconoscimento iure sanguinis; dal giorno successivo al giuramento, nell’ipotesi di sua naturalizzazione; dal giorno successivo alla dichiarazione di voler diventare cittadino o dalla maturazione della residenza biennale, in caso di acquisto per beneficio di legge ai sensi dell’art. 4, commi 1, 1-bis e 2 della legge n. 91/1992; dal giorno successivo, in caso di riacquisto; dal giorno successivo all’acquisto per iuris communicatione nei casi previsti dall’art. 14 della legge n. 91/92.

Nell’ipotesi in cui il minore nasca all’estero prima del perfezionamento del requisito biennale della residenza in Italia da parte del genitore, il minore non potrà acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. a) e della lettera d) dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992.

In tal caso, potrà applicarsi una delle seguenti fattispecie, ove ne ricorrano i presupposti:

      • art. 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, secondo cui il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei requisiti ivi previsti (ossia che successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia oppure che la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano);

      • art. 4, comma 1, della legge n. 91/1992, secondo cui il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, alla maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

      • al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 91/1992 a seconda che si tratti, rispettivamente, di figlio di cittadino per nascita o di figlio di cittadino naturalizzato.

2. TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURIS COMMUNICATIONE AL FIGLIO (NATO ALL’ESTERO E IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA) DI CHI ACQUISTA/RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA (art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in combinato disposto con l’art. 14 della medesima legge)

Sono pervenuti numerosi quesiti circa l’applicabilità dell’art. 14 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per comunicazione del diritto) che, ai sensi del nuovo art. 3-bis, comma 1, lett. d), può operare con riferimento al minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza solo ove ricorrano le condizioni indicate da quest’ultimo.

Dal combinato disposto delle anzidette due disposizioni discende che, a partire dal 24 maggio 2025, l’acquisto della cittadinanza per comunicazione del diritto (con requisito della residenza biennale del minore interessato e della convivenza con il genitore che ha acquistato/riacquistato la cittadinanza) ricorre:

a. se il minore è nato in Italia, sempre;

b. se il minore è nato all’estero e non ha altra cittadinanza, sempre;

c. se il minore è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza, solamente nell’ipotesi in cui il genitore sia stato residente in Italia prima della data di nascita del figlio e per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana (lett. d) del comma 1 dell’art. 3-bis).

In altri termini, il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza può acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992 a condizione che si verifichino tutti i seguenti presupposti:

      • prima della nascita del minore, il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi (art. 3-bis, comma 1, lett. d);

      • successivamente al proprio acquisto, il genitore continui a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lett. d). (Stante il silenzio della legge, ai fini dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 14 deve considerarsi sufficiente la condizione suddetta della residenza in Italia del genitore per due anni successivi al proprio acquisto, non essendo necessario che anche il minore abbia risieduto in Italia per due anni dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore);

      • alla data dell’acquisto/riacquisto del genitore, il minore risieda legalmente in Italia – convivendo con il genitore – da almeno due anni continuativi (o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita) (art. 14).

Verificatesi tutte le anzidette condizioni, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo a quello del giuramento del genitore (ex art. 15 della legge n. 91/1992, se ha acquistato la cittadinanza per naturalizzazione).

L’art. 14 della legge n. 91/1992 fa espressamente riferimento al momento di acquisto della cittadinanza: non potrà, dunque, prendersi a riferimento la data di notifica del decreto concessorio, ma solo la data del giuramento.

Ne deriva che, per i giuramenti resi entro il 22 maggio 2025, si applica il quadro normativo previgente e non sarà ovviamente necessario verificare, per i figli minorenni, la residenza legale in Italia da almeno due anni continuativi prima della naturalizzazione del genitore; tale requisito è stato introdotto dal decreto-legge come convertito e opera, quindi, solo per i giuramenti resi a partire dal 23 maggio 2025 (che hanno effetto, come noto, dal giorno successivo).

Si invitano le SS.LL. a voler rappresentare quanto sopra ai Sindaci e agli Ufficiali di stato civile dei Comuni, al fine di garantire l’uniforme interpretazione delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

F.to Orano