Parlamentari presentano emendamenti per cercare di attenuare gli effetti del discusso Decreto Tajani. Qui il testo integrale in italiano e portoghese

Da quando il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025 — conosciuto come Decreto Tajani — è stato pubblicato dal governo italiano, numerose reazioni si sono moltiplicate dentro e fuori dall’Italia. In Parlamento, le critiche alla misura, che limita il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai soli figli e nipoti di italiani nati in Italia, hanno portato alla presentazione di numerosi emendamenti al disegno di legge di conversione (DDL 1432, XIX Legislatura del Senato).

Gli emendamenti — presentati da senatori appartenenti a diversi gruppi politici — cercano di attenuare gli effetti escludenti del decreto o addirittura di proporre modifiche strutturali ai suoi dispositivi principali. La maggior parte di essi è ancora in attesa di valutazione da parte delle commissioni competenti, ma il loro contenuto già rivela le tensioni interne al Parlamento italiano di fronte all’impatto internazionale della norma.

PATROCINANDO SUA LEITURA

Tra i punti salienti:

Riconoscimento della cittadinanza per i discendenti nati all’estero: uno degli emendamenti più significativi propone di mantenere la possibilità di trasmettere la cittadinanza ai pronipoti di italiani, a condizione che vi sia prova di legami culturali, linguistici o familiari con l’Italia.

Esame di educazione civica come criterio aggiuntivo: alcuni emendamenti suggeriscono l’introduzione di un esame di educazione civica come requisito per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis — proposta che, secondo gli autori, potrebbe garantire una maggiore integrazione culturale senza escludere in massa i discendenti.

Creazione di quote nei flussi migratori: è stato anche presentato un emendamento che mira a riservare una quota annuale dei flussi migratori italiani ai cittadini stranieri di origine italiana che richiedono la cittadinanza, in particolare negli anni 2026-2028, come strumento di organizzazione delle domande.

Eccezioni per residenti in comunità storiche italiane: un altro emendamento propone eccezioni automatiche al decreto per i discendenti di italiani residenti in località riconosciute come comunità storiche dell’emigrazione italiana, come alcune regioni del Brasile, dell’Argentina e dell’Uruguay.

Proroga dell’entrata in vigore del decreto: alcune proposte chiedono la sospensione o la proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime, offrendo più tempo per chiarimenti, ricorsi ed eventuali adeguamenti legislativi.

Diritti acquisiti e irretroattività: diversi emendamenti ribadiscono il principio giuridico dell’irretroattività delle norme, chiedendo che gli effetti del Decreto-Legge n. 36/2025 non incidano sui procedimenti di riconoscimento della cittadinanza già avviati o sulle decisioni giudiziarie precedenti alla sua pubblicazione.

Clima di tensione e attesa

La discussione sul disegno di legge di conversione del decreto è ancora in corso e la votazione finale è prevista nelle prossime settimane. Nel frattempo, le organizzazioni della diaspora italiana continuano a mobilitarsi, organizzando manifestazioni, petizioni e iniziative politiche per fare pressione sui parlamentari.

Per molti senatori, gli emendamenti rappresentano tentativi di trovare un punto di equilibrio tra le preoccupazioni del governo per la cosiddetta “compravendita di passaporti” e il diritto storico e culturale di milioni di discendenti sparsi per il mondo, in particolare in America Latina.

Se approvati, gli emendamenti potrebbero attenuare gli impatti della nuova legislazione e preservare il legame secolare tra l’Italia e i suoi figli all’estero. Se respinti, la tensione tra Roma e la diaspora è destinata ad aumentare — con effetti ancora imprevedibili sullo scenario politico e culturale italiano.

Di seguito pubblichiamo tutti gli emendamenti presentati in Senato. Per comprendere meglio cosa intenda ciascun emendamento, è necessario consultare sia la normativa vigente sia il testo del Decreto Tajani, già pubblicato sul nostro sito.


1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

16 aprile 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (1432)

ORDINE DEL GIORNO

G/1432/1/1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1432 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»;

premesso che:

i richiedenti la cittadinanza italiana iure sanguinis raccolgono una complessa e cospicua documentazione per rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge, una ricerca spesso lunga e difficile in vecchi archivi e registri;

a questo lungo percorso di raccolta documenti si aggiungono tempi di attesa lunghissimi, tra gli otto e i dieci anni, per avere un appuntamento presso le autorità consolari italiane e presentare la suddetta documentazione;

a questo percorso a ostacoli lungo anni per il richiedente la cittadi- nanza iure sanguinis si aggiungono anche dei tempi, dati all’amministrazione competente per la conclusione del procedimento, irragionevoli e non più giu- stificati in un mondo sempre più veloce e informatizzato: 730 giorni, vale a dire 2 anni, che per altro raramente vengono rispettati;

appare di tutta evidenza quanto la via amministrativa per il ricono- scimento della cittadinanza risulti una strada impervia e non percorribile e ha costituito un ostacolo all’accesso ai diritti essenziali, imprescrittibili e perma- nenti per i discendenti dei cittadini italiani che si sono visti costretti a ricorrere alla via giudiziale, con conseguente aggravio e carico di lavoro dei tribunali; le moderne tecnologie, le modalità informatizzate di legalizzazione

dei documenti, la possibilità di trasmissione di documenti certificati tramite posta elettronica, la consultazione delle banche dati e la digitalizzazione del- l’anagrafe, non giustificano più tempistiche come quelle descritte per la con- clusione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della cittadi- nanza iure sanguinis;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dalla revisione della disciplina vigente in materia di cit- tadinanza a valutare la possibilità di rivedere le tempistiche di conclusione dei procedimenti amministrativi sopra richiamati prevedendo tempi ragionevoli, valutati in un massimo di 365 giorni.

EMENDAMENTI

Art. 1


1.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Giacobbe, La Marca, Crisanti

Sopprimere l’articolo.


1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 1

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modi- ficazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legal- mente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazio- nale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale trien- nali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richie- sta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istan- za o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciotte- simo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2- bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di de- cadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

2. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.”.


1.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 1

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell’obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richie- sta per l’ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall’istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell’obbligo. L’attestato, sottoscritto con- giuntamente da due insegnanti dell’ultimo anno della scuola dell’obbligo, do- vrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l’adesione dello studente ai valori ed ai principi dell’identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell’istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell’ultimo mese di frequenza, or- ganizza una cerimonia per la consegna simbolica dell’attestato di idoneità al- l’acquisizione della cittadinanza italiana.».”.


1.4

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1

(Sospensione temporanea delle procedure per l’ac- quisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cit- tadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuo- ve richieste per l’acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.

2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di rico- noscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.».


1.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Giacobbe, La Marca, Crisanti

Sopprimere il comma 1.


1.6

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente

legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7,

10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7,

8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di ac- quisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per al- meno due anni continuativi;

c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adot- tanti cittadini è nato in Italia.»”.


1.7

La Marca

All’articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Nelle more dell’approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all’ufficio consolare o al sindaco competenti, non- ché di domande di accertamento giudiziale dello status di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027.”.


1.8

Tosato, Stefani, Bizzotto, Pirovano, Spelgatti

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sopprimere le parole da: “In deroga” fino alle seguenti parole: “n. 2358”;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) un genitore o adottante o un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti è cittadino”;

c) sopprimere le lettere d) ed e).


1.9

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, comma 1, apportare le seguenti mo- dificazioni:

a) alinea, sostituire le parole: “anche prima della” con le seguenti:

“successivamente alla”;

b) sopprimere le lettere a), b) e d);

c) alla lettera c) sostituire le parole: “cittadino è nato in Italia” con le seguenti: “è cittadino italiano”;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: “e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è cittadino italiano”.


1.10

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, comma 1, apportare le seguenti mo- dificazioni:

a) alinea, sostituire le parole: “anche prima della” con le seguenti:

“successivamente alla”;

b) sopprimere le lettere a) e b);

c) dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis. è stato iscritto nei registri anagrafici e dello stato civile italiani entro un anno dalla nascita da un genitore o adottante cittadino nato all’estero.”.


1.11

Lombardo

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, alinea, le parole: “anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo” sono sostituite dalle parole: “dopo la data di entrata in vigore del presente articolo”


1.12

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»


1.13

Rojc, Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1 sostituire le parole: “an- che prima” con le seguenti: “successivamente alla”.


1.14

Ronzulli

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis” al comma 1, alinea, sostituire le paro- le: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]» con le seguenti: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza ita- liana chi è nato all’estero dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, il richiedente sia nato anteriormente, sia discendente fino al secon- do grado da cittadino italiano, e manifesti la volontà di ottenere il riconosci- mento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla stessa data.»


1.15

Ronzulli

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, alinea, sostituire le paro- le: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]», con le seguenti: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza ita- liana chi è nato all’estero dopo la data di entrata in vigore del presente artico- lo, salvo che, il richiedente risulti minorenne alla data del 27 marzo 2025, sia discendente fino al secondo grado da cittadino italiano, e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla stessa data.»


1.16

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «24 mesi dopo dalla»


1.17

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «18 mesi dopo dalla»


.18

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «12 mesi dopo dalla»


1.19

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «9 mesi dopo dalla»


1.20

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «6 mesi dopo dalla»


1.21

La Marca

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

“a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente

all’entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347, a seguito di do- manda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio con- solare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;”.


1.22

Giacobbe, La Marca

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di richiesta di appun- tamento, presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, all’ufficio consolare o al sindaco competente.”


1.23

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: “corredata della necessaria documentazione”.


1.24

Nicita, Giacobbe, Rojc

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: “della medesima data” con le seguenti: “del 1° gennaio 2026”.


1.25

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: “della medesima data” con le parole: “del 27 marzo 2025 o che dimostrino di aver richiesto o di essere in attesa, alla medesima data, della fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda”.


1.26

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pellegrino

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis, lettera a)”, aggiungere, in fine, le se- guenti parole “sono comunque ammesse fino al 30 settembre 2025 le doman- de di ricognizione dell’acquisto della cittadinanza per i nati nei sei mesi pre- cedenti il termine del 27 marzo 2025”.


1.27

Ronzulli

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

«Ai fini del presente articolo, si considerano presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025 anche le istanze per le quali risulti documentata la prenotazione di un appuntamento o la conferma di inserimento in lista di attesa, purché for- malizzata entro tale termine presso l’ufficio comunale o consolare competen- te, purché il richiedente sia un discendente fino al secondo grado di cittadino italiano.»


1.28

Gelmini

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispet- to della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data l’interessato abbia manifestato formale interesse mediante richiesta di appun- tamento, inserimento in liste di attesa, ovvero documentazione attestante l’av- vio di un’interlocuzione con l’autorità consolare o comunale competente;

a-ter) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data fosse in possesso di conferma di prenotazione o di comunicazione ufficiale di inserimento nella lista di attesa per la convocazione presso il consolato territorialmente competente.


1.29

Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace

All’art. 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole “è nato in Italia” con le parole “italiano”.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).


1.30

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: “è nato in Italia” con le seguenti: “è italiano”.


1.31

La Marca

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera c), dopo la parola: “Italia” aggiungere le seguenti: “o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.


1.32

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o è iscritto all’AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;”.


1.33

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o è iscritto all’AIRE;”.


1.34

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero è iscritto all’AIRE”.


1.35

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, comma 1, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: “prima della data di nascita o di adozione del figlio”.


1.36

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, alla lettera d) aggiun- gere, in fine, le seguenti parole: “ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES)”.


1.37

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita».


1.38

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per alme-

no due anni continuativi prima della data della loro nascita, purché presenti domanda di riconoscimento della cittadinanza entro il 30 settembre 2025.».


1.39

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adot- tanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita».


1.40

Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace

All’art. 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti è cit- tadino italiano”.


1.41

Lombardo

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole “di primo” aggiungere le parole “o di secondo”.


1.42

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: “è nato in Italia” con le seguenti “è italiano”.


1.43

La Marca

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera e), dopo le parole: “un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia” aggiungere le seguenti “o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.


1.44

Lombardo

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine “ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministra- tivamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato”:


1.45

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o è iscritto all’AIRE.”


1.46

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o è iscritto all’AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;”.


1.47

Gelmini, Versace

All’art. 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

“f) un ascendente cittadino fino al terzo grado è o sia stato cittadino italiano e l’interessato ha conseguito un titolo di laurea almeno triennale o un titolo equipollente in Università italiane o un diploma di istruzione secondaria superiore in scuola italiane paritarie all’estero;

g) un ascendente cittadino fino al terzo grado sia o sia stato cittadino italiano e l’interessato abbia avuto la residenza in Italia per almeno un anno e abbia conseguito una certificazione di lingua italiana almeno di livello B1 QCER”


1.48

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo le lettera e), aggiungere le se- guenti:

«e-bis. un genitore o adottante cittadino è nato all’estero, qualora en- tro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile

e-ter.il discendente di cittadino italiano nato all’estero, al di fuori del- l’ipotesi di cui alla lettera precedente, può riacquistare la cittadinanza italiana mediante una Dichiarazione da presentare all’Autorità consolare, allegando la prova della conoscenza della lingua Italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” e/o la di- mostrazione di appartenenza ad un circolo riconosciuto dallo Stato Italiano.»


1.49

Lombardo

Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) un genitore cittadino abbia chiesto l’iscrizione o la trascrizione dell’atto di nascita del figlio ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest’ultimo presso la compe- tente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;

e-ter) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla regi- strazione di cui al comma e-bis), che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo mo- tivi di forza maggiore.


1.50

Giacobbe, Rojc

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-bis) è considerato avente diritto al riconoscimento della cittadi- nanza italiana anche il soggetto nato all’estero che discenda da un ascendente di terzo grado nato in Italia, a condizione che il richiedente dimostri la cono- scenza della lingua italiana a livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), certificata da ente riconosciuto dallo Stato italiano.”


1.51

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non infe- riore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscen- za delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascen- dente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all’estero;”.


1.52

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all’estero e sia pre- sentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile.”.


1.53

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all’ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio”.


1.54

Rojc, Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all’estero, qualora en- tro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.”.


1.55

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all’ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita”.


1.56

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all’estero e abbia già uno o più figli cittadini”.


1.57

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.”.


1.58

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, dopo la lettera e), aggiungere la se- guente:

«e-bis.) ha un fratello o una sorella italiani nati prima del 27 marzo 2025.».


1.59

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all’estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.”.


1.60

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all’estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ovvero in una scuola straniera.”.


1.61

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.”.


1.62

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e abbia svolto un periodo di stu- dio in Italia nell’ambito del programma Erasmus o Erasmus+.”.


1.63

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e sia autore di libri o di articoli pubblicati in lingua italiana ovvero svolga attività di redazione o conduzione, in lingua italiana, di trasmissioni presso emittenti radiofoniche o televisive operanti in lingua italiana.”.


1.64

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e lavori presso Ambasciate, Con- solati o Istituti di cultura italiani.”.


1.65

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e dimostri di aver svolto attivi- tà lavorativa per più di due anni, in modo continuativo, presso un patronato all’estero.”.


1.66

Crisanti

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) discenda da cittadini italiani e lavori all’estero alle dipendenze di imprese di proprietà di società registrate in Italia.”.


1.67

Rojc, Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

“e-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispet- to della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l’interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e inin- terrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.”.


1.68

Ronzulli

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis” al comma 1, dopo la lettera e), aggiun- gere la seguente:

«e-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora dimostri la discendenza da

cittadino italiano fino al secondo grado, e abbia soggiornato legalmente e inin- terrottamente in Italia per un periodo non inferiore a due anni.»


1.69

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, dopo la lettera e), aggiungere la se- guente:

«e-bis.) un ascendente cittadino di qualunque grado ove l’interes- sato risieda in paesi sottoposti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani che possano rappresentare un pericolo la sua vita.»


1.70

Giacobbe

Al comma 1, capoverso “Art. 3-bis”, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. I nati all’estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani”.


1.71

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

“1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legal- mente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazio- nale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale trien-

nali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richie- sta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istan- za o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciotte- simo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2- bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di de- cadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

1- ter. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

1- quater. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vi- gore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni par- lamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.”.


1.72

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, al comma 1, alinea, dopo le parole: “secondo grado”, sono inserite le seguenti: «sono o»;

b) all’articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo gra- do», sono inserite le seguenti: «sono o».”


1.73

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il com- ma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiara- no la volontà dell’acquisto e se, successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Divenuto mag- giorenne, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.”.».


1.74

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell’obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2- ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richie- sta per l’ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere

in possesso di un attestato, rilasciato dall’istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell’obbligo. L’attestato, sottoscritto con- giuntamente da due insegnanti dell’ultimo anno della scuola dell’obbligo, do- vrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l’adesione dello studente ai valori ed ai principi dell’identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell’istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell’ultimo mese di frequenza, or- ganizza una cerimonia per la consegna simbolica dell’attestato di idoneità al- l’acquisizione della cittadinanza italiana.».”.


1.75

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.”.».


1.76

Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente

1- bis. In ragione della pendenza del procedimento innanzi alla Cor- te Costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l’ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in rela- zione all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del pre- detto procedimento , e comunque entro e non oltre mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all’entrata in vigore del presente ar-

ticolo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per di- scendenza.


1.77

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato

dall’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»


1.78

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato

dall’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»


1.79

Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della della legge di conversione del presente decreto-legge.”


1.80

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di snellire, semplificare, economizzare il processo amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione non necessarie e un appesantimento dei carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favori- re il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali, qualora a uno dei componenti della medesima famiglia, generazione e linea di sangue sia riconosciuta la cittadinanza, sulla base della documentazione presentata, la stessa è riconosciuta agli altri componenti, su loro richiesta, con una moda- lità semplificata. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma si provvede a definire tale modalità in modo che siano garantite le necessarie esigenze di verifica e di controllo amministrativo.»


1.81

Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all’AIRE è gratuita purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.”


1.82

Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minorenne con un genitore nato in Italia o iscritto all’AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all’AIRE è gratuita.”


1.83

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.


1.84

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 2-ter sopprimere le parole: “e provare”;

b) dopo il comma inserire il seguente: “2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.”.


1.85

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per gli appunta- menti già fissati presso gli uffici consolari e comunali a valere dalle ore 00:00, ora di Roma, del 28 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2025, le domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis sono esaminate secondo la normativa vigente fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

2- ter. Gli appuntamenti, di cui al comma 2-bis, intercorsi nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025.”.


1.86

La Marca

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della leg- ge di conversione del presente decreto-legge. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico.”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Disposizio- ni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)”


1.87

La Marca

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Disposizio- ni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)”


1.88

La Marca

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla citta- dinanza.”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Disposizio- ni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)”


1.89

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di razionalizzare le richieste di acquisto della cittadi- nanza italiana iure sanguinis, per il triennio 2026-2028, il decreto di cui al- l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 riserva, per ogni annualità nell’individuazione dei flussi di ingresso, una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei le- gami storici e culturali con tali paesi, nelle more della stipula di accordi spe- cifici in materia migratoria.”.


1.90

Crisanti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 11, comma 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da

2.000 a 10.000 euro».”.


1.0.1

Lombardo

Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di ius culturae)

1. All’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranie- ri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’ar- ticolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinan- za si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del co- mune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadi- nanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

2. all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:

«due anni»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normati- va vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istru- zione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesi- mo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della mag- giore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2- ter. 2-ter. Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia e che vi ab- bia risieduto legalmente senza interruzioni per cinque anni frequentando re- golarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso uni- versità appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea specialistica o magistrale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.

2-quater. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’uffi- ciale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

3. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.91, è ag- giunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale trien- nale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

4. All’articolo 9-bis, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n.91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al primo periodo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori»;

5. All’articolo 14, comma 1, le parole della legge 5 febbraio 1992, n.91: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sosti- tuite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquista- no la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

6. Dopo l’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della mino- re età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la respon- sabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimen- ti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del perio- do di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto segui- to l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all’estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento di tale

permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza stranie- ra, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell’ar- ticolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle mo- dalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’eser- cizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di vo- lontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della perso- na, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di perso- na beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero se il be- neficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall’amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all’articolo 10.

Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell’ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

«Art. 1-ter.

(Altre disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare».

2. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

«Art. 1-quater

(Disposizioni transitorie)

1. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1- bis agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate dispo- sizioni, ha superato il limite d’età previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, purché abbia risieduto legalmente e ininterrot- tamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di acquisto della cittadinanza è pre- sentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal- l’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, sospende l’iscrizio- ne e l’annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamen- te a richiedere al Ministero dell’interno il nulla osta relativo all’insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rila- sciato entro sei mesi dalla richiesta dell’ufficiale dello stato civile.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono soggette al contributo previsto dall’ar- ticolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 4 della presente legge.


1.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 1 – bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».

b) all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinan- za si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del co- mune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.”


1.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risie- duto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiara-

zione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’uffi- ciale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciotte- simo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempi- mento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».


1.0.4

Lombardo

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di ius culturae)

1. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolar- mente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in al- ternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione pro-

fessionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cit- tadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un geni- tore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genito- riale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».


1.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 1 – bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:

a) all’articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

2) alla lettera e), dopo le parole «all’apolide» sono aggiunte le se- guenti: «, al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussi- diaria,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) alla lettera f), la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «cinque»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale

prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale trien- nale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

e) all’articolo 9-bis, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinun- cia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contri- buto di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro.


1.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 1 – bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1 lettera f) la parola “dieci” è sostituita con la seguente: “cinque”.


1.0.7

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge»


1.0.8

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mantenimento della cittadinanza

per i cittadini nati e residenti all’estero)

1. Il cittadino italiano maggiorenne nato e residente all’estero i cui ascendenti di primo e secondo grado sono anch’essi nati all’estero, titolari della cittadinanza italiana e di altra cittadinanza, è tenuto entro tre anni dal- la data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Ministero de- gli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «MAECI», o agli uffici consolari competenti, un certificato attestante la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) rilasciata da istituti riconosciuti dagli uf- fici consolari. Gli uffici consolari trasmettono al MAECI i nominativi degli istituti riconosciuti per il loro inserimento in apposito Registro.

2. Per il cittadino nato e residente all’estero e minore di anni di- ciotto l’obbligo di cui al comma 1 si applica tra il compimento del diciotte- simo e del venticinquesimo anno di età. La mancata presentazione del cer- tificato entro il venticinquesimo anno esprime la volontà di rinuncia della persona alla cittadinanza italiana. È esente dall’obbligo il cittadino italiano di età superiore a anni 70 e il cittadino italiano i cui problemi permanenti di disabilità o di salute sono attestati da una certificazione medica che ne motiva l’impossibilità di ottenerlo.

3. Per il certificato di cui al comma 1 e per la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni mendaci sono equivalenti alla rinuncia di cui al comma 2.»


1.0.9

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero del- le radici italiane degli oriundi e il conse- guente riconoscimento della cittadinanza

1. La cittadinanza è riconosciuta al cittadino straniero di- scendente da un avo italiano oltre la seconda generazione che ha ri- sieduto in Italia per almeno due anni, per motivi di studio o con re- golare contratto di lavoro e che dimostra la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.»


1.0.10

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei piccoli comuni per far fron- te alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)

1. In considerazione dell’esigenza di assicurare il completamento dell’esame delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure san- guinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tra- mite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni pos- sono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di eu- ro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.0.11

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei piccoli bor- ghi a rischio di spopolamento)

1. Possono presentare domanda di riconoscimento della cit- tadinanza italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigen- te al 26 marzo 2025, i discendenti oltre la seconda generazione già stabilitisi e attualmente dimoranti in comuni classificati a rischio di spopolamento.»


1.0.12

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno per discendenti di italiani)

1. Al cittadino straniero discendente di cittadino italiano, nato e residente all’estero, è rilasciato, su sua domanda, un permes- so di soggiorno per discendenti di italiani. Il permesso consente di soggiornare, lavorare e svolgere attività economico-commerci in Italia per il periodo di validità previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

2. Il titolare del permesso può avviare l’istanza di natura- lizzazione italiana qualora risieda ininterrottamente nel territorio italiano per almeno due anni, previo assolvimento degli eventuali

requisiti di legge applicabili, e tra questi la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.

3. Con provvedimento del Ministero dell’interno, di con- certo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter- nazionale, sono definite le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e l’eventuale revoca del permesso e i criteri per il ricono- scimento della discendenza italiana del richiedente.»


Art. 2

2.0.1

Paita, Musolino, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Renzi, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranie- ri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’ar- ticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinan- za si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del co- mune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all’articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normati- va vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istru- zione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesi- mo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della mag- giore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’uffi- ciale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all’articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale trien- nale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all’articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente perio- do: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all’articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, ac- quistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedo- no nel territorio della Repubblica»;

h) all’articolo 10-bis, comma 1,

1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono ag- giunte le seguenti: «, a condizione che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza»;

dieci»;

2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «

i) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della mino-

re età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la respon- sabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adem- pimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stra- nieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto se- guito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimo- stri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all’estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a no- vanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi mili- tari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del fi- glio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il com- pimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acqui- sto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadi- nanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della per- sona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di perso- na beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero se il be- neficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti

dal tutore o dall’amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all’articolo 10.

Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell’ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i mi- nori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializza- zione dei nuovi cittadini».

l.) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: « 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare »

m) L’articolo 33, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato

n) Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni con- cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra- niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: « , per i provvedimenti ine- renti agli atti di stato civile »

o) Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza

p) Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacin- que giorni. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni

q) Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stra- nieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i dirit- ti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età

r) Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d’età previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

s) Nei casi di cui alla lettera precedente, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, sospende l’iscri-

zione e l’annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamen- te a richiedere al Ministero dell’interno il nulla osta relativo all’insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rila- sciato entro sei mesi dalla richiesta dell’ufficiale dello stato civile.

t) Le richieste di cui al comma 1, lettera s) sono soggette al contributo previsto dall’articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1, lettera f), della presente articolo.


2.0.2

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizione in materia di acquisizione della cittadinanza)

1. Fuori dai casi del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema na- zionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale trien- nale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al conseguimento con profitto di un esame di educazione civica volto a verificare le conoscenze del richiedente ineren- ti ai profili sociali, giuridici e civili della società Con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente ar- ticolo, sono individuate le linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi contenutistici e valutativi dell’esame di cui al precedente periodo.»


2.0.3

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocrati- che relative alle domande per ottenere la cittadinanza)

1. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all’interno delle pre- fetture in relazione alle procedure per la verifica delle domande di richiesta per la concessione della cittadinanza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza» con una dotazione di 3 milioni an- nui a decorrere dal 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utiliz- zate esclusivamente per l’acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, dispositivi elettronici, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati in tutto il territorio na- zionale incaricati di verificare le domande di richiesta per la concessione della cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »