Sulle multe, allarmismi e interessi da mercanti
Cari lettori, il nostro anno è già iniziato “caldo”. Non solo nel senso letterale – visto che, dopo che il 2023 essere stato dichiarato l’anno più caldo di tutti i tempi, onde di calore hanno cotto il territorio brasiliano – ma, anche, in senso figurato. Il 30/12/2023 è stata approvata la legge di bilancio italiana, con una “novità” che ha smosso la nostra comunità: l’istituzione di pesanti multe per coloro che, eventualmente, risultassero irregolari con l’anagrafe.
In Brasile, Insieme è stata la prima a manifestarsi sul tema – almeno fino a dove ne eravamo a conoscenza. Nella prima “4Chiacchiere” dell’anno, ci siamo riuniti io, Peron, Claudia Antonini e la Dott.ssa Francesca Barbanti, ufficiale pubblico che lavora presso il Ministero dell’Interno, per discutere la novità. Sono risultate chiare tre posizioni totalmente distinte: io, allarmato con la notizia; Antonini, in posizione di relativa neutralità e Barbanti, tranquilla, presentando l’opinione che la suddetta multa non si applicherebbe a noi, italo-discendenti nati e da sempre residenti all’estero.
Poco dopo la chiacchierata, non sono mancati i commenti di imprese di cittadinanza – furbamente post factum – nel senso che i cittadini dovrebbero fare attenzione con “imprese” e persone allarmiste: ovviamente, in chiaro riferimento alla mia posizione nel dibattito. Per me nessuna stranezza: solo un’altra faccia del “mercato della cittadinanza” che tiene sotto scacco il Brasile e sminuendo interessi veramente collettivi. Le manifestazioni che ho potuto seguire si sono verificate, curiosamente, subito dopo la diffusione dell’interrogazione, fatta da Daniel Taddone, in qualità di membro del CGIE, al Dott. LUIGI Vignalli, membro del Maeci, sulla questione. Ossia, tutti zitti fino a potersi dichiarare portatori del vero al momento corretto: approfittando dell’opportunità, anche, per fare marketing al dirsi “non allarmisti” in contrapposizione ai “concorrenti” che, a loro volta – come sotto, sotto, si capisce – dovrebbero essere evitati perché stanno creando allarmi con “chiare” finalità di mercato. Alla fine di questo articolo, vorrei che i lettori si chiedessero, con sincerità, dove sono, di fatto, gli interessi di mercato. Vediamo.
Innanzitutto, è importante sottolineare che c’è un distanziamento importante tra il parlato e lo scritto. E, in questo senso, solo i miei lettori possono capirlo. All’essere chiamati a manifestarsi su una notizia “bollente”, non c’è tempo sufficiente per analisi approfondite. Sono misure inversamente proporzionali: o si perde l’agilità della notizia, o si perde l’esattezza dell’analisi. Per una “ultima ora”, si soppesa di più nell’agilità – ma, ovviamente, ciò non squalifica l’esattezza che, nel caso della mia partecipazione come colonnista di Insieme, viene quando scrivo. Così, basarsi solo su quello che è stato detto rivela o pigrizia o malafede. Ho l’abitudine di credere più nella seconda ipotesi, a seconda degli interlocutori. Questioni di alta indagine sono risolte solo a partire da molta lettura, molti studi e ascolto di varie voci: non possono essere risposte rapidamente. Se, nel parlato, io peso l’intuzione, nello scritto entra in gioco la ponderazione.
In secondo luogo, tutta i media internazionali – e molti organi ufficiali (vedi alcuni Consolati ed Ambasciate del mondo, ad esempio, Washington e Ginevra) hanno informato, negli stessi termini, la questione delle multe (sulle quali dirò più avanti, non preoccupatevi). Anche istituzioni di innegabile prestigio (vedi, p. es., l’articolo su La Reppubblica,) hanno lasciato chiaro il fatto di non essere chiaro ciò che può avvenire a quelli che non si iscrivono nell’Aire e che, successivamente, vengano scoperti, reclamando l’articolo che “un chiarimento sarebbe auspicabile”. Il fatto è che, in questo momento, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio sono ancora valutate in teoria.
Questo punto è importante per un chiarimento essenziale: sociologi e giuristi la pensano in modo totalmente diverso sugli stessi problemi. Ed è bene che sia così. Mentre il sociologo si preoccupa fondamentalmente con il mondo “concreto”, ossia come le cose sono realmente accadute, i giuristi devono preoccuparsi basicamente con le cose che possono succedere, ossia che sono teoricamente permesse o non proibite dalla legge, anche se non si verificano mai. Solo pensando così diventa possibile orientare comportamenti per evitare conseguenze future, anche se incerte. Per questo motivo, lettori, è e sempre sarà impossibile confrontare le mie opinioni con quelle del sociologo Daniel Taddone. Saremo sempre, ognuno, giustamente imprigionati a modi totalmente diversi di vedere il mondo – entrambi validi e necessari, aggiungo. Come giurista, ho sempre soppesato più la mia visione del “cosa può accadere”; come sociologo, sempre peserà di più la visione in quello che è avvenuto o in quello che ha una grande probabilità di avvenire. Tutto il Diritto è costruito a partire da figure archetipe del dovere-essere – molte di esse senza una che sia una manifestazione nel mondo concreto – ma è un ruolo del giurista anticipare conseguenze in caso di evento, anche se remoto. Anzi, di questa abilità sono fatti i grandi avvocati della Storia: mentre la maggior parte ci stanno ancora a pensare, loro hanno già la soluzione. Il mio ruolo sarà sempre quello di tentare di anticipare conseguenze, anche se improbabili o irrealizzabili, avendo come orizzonte, spesso, solo le fredde parole delle leggi.
Per quanto riguarda le multe da 200 a 1000 Euro, in una prima approssimazione, di fatto ho anticipato la possibilità della loro applicazione a tutti gli italo-brasiliani in situazione di irregolarità presso l’anagrafe. Ricostruiamo chiaramente i perché.
Il primo documento a cui ho avuto accesso è stato il “Dossier XIX Legislatura”, sulla Lige del Bilancio, pubblicato il 20/12/2023. Nei commenti, vediamo quello che dice il dossier:
Dell’articolo 49, il comma 6 eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto).
Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, nel caso in cui questo acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all’Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero.
E ancora:
Per l’inadempimento degli obblighi anagrafici – quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, ricadere l’”Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale” – la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro).
[…]
Per la comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria il medesimo articolo 11 della legge n. 1228 (per un importo fino a 51,65 e 258,23 euro).
L’obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all’estero è invece posto dalla legge n. 470 del 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero), all’articolo 6.
Anche per tale tipo di obbligo di comunicazione, la novella ora prevede un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, la quale diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
Ora, secondo il dossier, sarebbero tre distinte ipotesi elencate per le sanzioni delle multe – una generale, una specifica ed una incerta; rispettivamente: 1. Per inosservanza degli obblighi anagrafici – tali quali previsti dalla Legge n. 1228/1954; 2. Per inosservanza di un obbligo specifico di “comunicazione di residenza in caso di trasferimento dell’estero” – specifica perché elencata nell’art. 11 della Legge n. 1228/54 e 3. Per inosservanza di un obbligo relativo alla “comunicazione di residenza in caso di trasferimento all’estero” – incerta perché elencato l’art. 6 della Legge n. 470/1988, senza specificazione della lettera, che portava a credere che l’inosservanza di qualsiasi degli obblighi previsti dal suddetto articolo potrebbero essere sanzionati dall’estensione maggiore delle multe.
Il testo della Legge di Bilancio (Legge n. 213, del 30/12/2023), seppur con riferimenti più chiari, non ha aiutato molto a chiarire chi sarebbero i soggetti passivi delle sanzioni lì previste – ed un riflesso di ciò sono esattamente le pubblicazioni giornalistiche e le note ufficiali che sono seguite per il mondo (qui inclusa la mia controversa opinione). Vediamo cosa ne è risultato:
242. L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
Art. 11. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 Euro a 500 Euro. […]
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, l’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 Euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. […]
Francesca Barbanti, al momento della “4 Chiacchiere”, si manifestava nel senso che le multe di maggiore estensione non sarebbero applicabili ai nati – e sempre residenti – all’estero. Questa opinione, ratificata da Luigi Vignolli, sui soggetti passivi delle multe che vanno da 200 a 1000 Euro, si mostrerebbe corretta. In effetti, sebbene nel dossier non fosse chiara la specificità delle ipotesi di applicazione relativa a tali multe, la modifica dell’art. 11 della Legge n. 1228/1954 dalla Legge di Bilancio faceva riferimento esplicita all’art. 13, 2, del D.P.R. n. 223/1989 C/c art. 6, lettere 1 e 4, della Legge n. 470/1989, attribuendo loro la dovuta specificità. Vediamo:
DPR n. 223/1989:
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
B) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
C) cambiamento di abitazione;
D) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
(2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica secondo quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.)
Legge n. 470/1988:
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione prova la residenza nella circoscrizione consolare.
Pertanto, per quanto riguarda le ipotesi relative alle multe più pesanti, non restano più dubbi. La mia prima intuizione, basata solo nel dossier, era sbagliata e, in effetti, queste multe sono applicabili solo, anche se in teoria, alle persone che non rispettano i termini presso l’anagrafe nei casi ristretti di emigrazione (dall’Italia) o immigrazione (verso l’Italia). La fattispecie richiede, necessariamente, come ha indicato Francesca Barbanti e ha ratificato, su richiesta di Daniel Taddone, Luigi Vignalli, entrata o uscita del territorio italiano – non essendo inclusi come soggetti della norma gli italiani nati all’estero e lì sempre vissuti (ovviamente, con l’eccezione dei minorenni figli di persone emigrate a partire dal 1º/1/2024).
È importante sottolineare, comunque, che, contrariamente a quanto propagandato con chiare finalità concorrenziali da imprese di cittadinanza, ci sono evidenti rischi per almeno due categorie di italo-brasiliani. E quali sarebbero questi cittadini? Tutti coloro che hanno riconosciuto la loro cittadinanza nel territorio (per fissazione di residenza nei comuni) e che, al trasferirsi all’estero, non hanno fatto le comunicazioni necessarie in tempo, essendo lo stesso ragionamento valido per gli italo-brasiliani che entrano nel territorio con animus permanendi e che non fissano la loro residenza di jure presso il Comune di residenza. Se, nei primi giorni di analisi, non era chiaro che sarebbe stato il bersaglio ultimo della norma per la nostra popolazione di interesse, ora è molto chiaro che, in particolare per coloro che riconoscono la loro cittadinanza direttamente in Italia, esiste la possibilità reale di applicazione di pesanti multe. Ora, non è “allarmismo” orientare tali cittadini affinché, il più rapido possibile, realizzino le loro iscrizioni all’Aire, aggiornando, anche, la loro scheda anagrafica presso i competenti uffici civili.
In più, la Legge di Bilancio ha portato altre novità sull’anagrafe: tra le più importanti il fatto di diventare il Comune il beneficiario finale dell’importo raccolto (Legge n. 213/2023, art. 242, 3 e 4) e la necessaria integrazione e comunicazione degli organi della Pubblica Amministrazione (inclusi i Consolati) tra loro e l’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di, avendo prove di residenza de facto, essere prese le misure amministrative e fiscali relative (Legge 213/2023, art. 243).
Queste modifiche mi hanno portato a credere che la prima ipotesi descritta nel dossier, questa sì, sarebbe applicabile a tutti i cittadini residenti all’estero – e non solo a quelli che uscissero o rientrassero nel territorio. Secondo la mia interpretazione, le multe da 100 a 500 euro avrebbero potuto, almeno in teoria, essere, in effetti, applicabili a tutti. Le modifiche legislative previste dall’art. 243 della Legge di Bilancio, per me, rafforzano francamente la “carta bianca” data ai comuni per fare cassa con qualsiasi inosservanza, dalla parte dei cittadini, ai loro obblighi dinnanzi all’anagrafe.
Questa conclusione si dà sulla base del testo della legge – l’art. 242 della Legge di Bilancio che prevede l’applicazione delle multe in caso di inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla Legge n. 1228/1954, senza fare specificazioni. Per me sarebbe un errore (analogo a quello che ho commesso) mischiare fattispecie distinte.
In sintesi: la Legge di Bilancio del 2023 (in vigore a partire dal 1º/1/2024) apre spazio affinché i comuni possano fare cassa a partire dall’applicazione di multe a vari livelli: in un livello più generale, contro tutti quelli che non rispettino una qualsiasi delle regole a loro relative, come previsto dalla Legge n. 1228/1954 – Sono le multe da 100 a 500 euro; in un livello più specifico, contro quelli che non comunicano trasferimenti di residenza da o per l’estero – sono le multe da 200 a 1000 Euro. Per quanto riguarda gli italo-brasiliani, sarebbero soggetti alle modifiche: nel primo caso, tutti gli italo-brasiliani, indipendentemente di essere nati o aver vissuto le loro vite intere all’estero, essendo sufficiente che, nelle loro attività, vi siano irregolarità di anagrafe anche se fuori dall’Italia; nel secondo caso (seconda e terza ipotesi del dossier), gli italo-brasiliani che, con iscrizioni Aire in Brasile o in un altro paese, stanno di fatto vivendo in Italia o, più logico e comune, quelli che, benché possiedano la residenza di jure in Italia, vivono de facto all’estero.
Questa interpretazione – seppur si allontanio da alcuni – è quella che inizia ad essere sposata dai comuni, essendo sufficiente vedere i siti di alcuni di loro, che hanno già pubblicato note sull’argomento, oltre alle prime manifestazioni della Anusca sulla materia (vedi, p. es., un estratto dell’articolo pubblicato su: https://www.anusca.it/inasprite-sanzioni-violazione-obblighi-anagrafici).
Confermo, quindi, rettificando quanto da me precedentemente detto, gli stessi orientamenti fatti nella chiacchierata ora criticata da alcuni: che i cittadini cerchino di rispettare i loro doveri, presentando le rispettive situazioni con l’obiettivo di, prima di essere scoperti, regolarizzare, quanto prima, tali situazioni.
Infine, per quanto riguarda il supposto interesse di mercato e il suo correlato “allarmismo”: servizio collettivo si vede per la capacità che abbiamo di dare i nostri nomi, le nostre ore e il nostro lavoro, senza costi, a tutti. Coloro che mi accusano di propagandare allarmismi con interessi di mercato sono, loro stessi, gli stessi interessati solo nei soldi. Non si vede che siano coinvolti in nulla che interessi la collettività, mai. Non spendono un unico euro (delle migliaia che guadagnano) a favore di nessun fomento; non partecipano a nulla se non sono pagati (o almeno, rimborsati); non ci mettono la faccia nella lotta per la comunità con paura di veder macchiata l’immagine dei loro affari. A chi mi critica è bene ricordare che il mio discorso nella chicchierata inaugurale del 2024 ha incluso, in particolare, un richiamo al pubblico servizio: identificare i cittadini in situazione di vulnerabilità per organizzare un servizio gratuito di assistenza e consulenza. Nello stesso video, mi sono proposto a donare il mio tempo per questa finalità – e fino al presente momento, non ho ricevuto nessun messaggio, di nessuno dei consulenti che mi hanno criticato, dicendo che sarebbero disposti a servire i nostri cittadini senza alcuna contropartita finanziaria: alcuni stanno, anzi, facendo campagne pubblicitarie fondate sul mio supposto “allarmismo”.
Il fatto è che la verità su questo mercato deve ancora arrivare: e le sue vere distorsioni, a tempo debito appariranno. Fino a lì mi accontenterò della saggezza del senso comune: quello che tu dici di un altro è un riflesso di te stesso e sempre dirà molto di più su te stesso.