“Gli italiani, sicuramente, vinceranno la medaglia d’oro”, tanta è la burocrazia e il ritardo nell’ottenere il certificato di passaggio in giudicato nelle sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ha scherzato oggi pomeriggio l’avvocato Riccardo De Simone in un’intervista esclusiva alla Rivista Insieme riguardo a “una nuova strategia per velocizzare le trascrizioni”.
Questa fase del processo, subito dopo la sentenza della giustizia, sta richiedendo più tempo delle stesse trascrizioni nei Comuni, ha dichiarato De Simone, pur sottolineando l’importanza di un clima di collaborazione con gli Ufficiali dello Stato Civile. La nuova strategia prevede una sorta di “invito” extragiudiziale rivolto ad alcune autorità, in particolare ai sindaci italiani, che sono “organi periferici del Ministero dell’Interno”.
Le indicazioni (“non intendo insegnare a nessuno come svolgere il proprio lavoro”) presentate da De Simone derivano da una recente sentenza della Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento seguito dall’avvocato Marco Mellone, che riguardava un’italo-brasiliana residente nel Comune di Vittorio Veneto, nella regione Veneto, e sono riportate di seguito:
Spett.le
Ministero dell’Interno
c/o Avvocatura dello Stato
Spett.le
Sindaco del Comune di [•]
c/o Casa Comunale
ATTO STRAGIUDIZIALE DI INVITO AD OTTEMPERARE ALL’ORDINE GIUDIZIARIO
Il sottoscritto Avv. [•], in nome e per conto dei propri assistiti Sigg.ri [•], elettivamente domiciliati presso il suo studio in [•], (di seguito anche solo i “richiedenti”), in virtù dell’espresso mandato conferito e non revocato (doc. 1), intende rappresentare quanto segue
Premesso che
a) i richiedenti hanno presentato domanda di accertamento giudiziale del proprio status civitatis per diritto di sangue innanzi alla Sezione specializzata sui diritti della persona ed immigrazione del Tribunale civile di [•] (RG [•]);
b) siffatto processo si è concluso con sentenza (doc. 2), notificata in data [•] (doc. 3), che ha riconosciuto la cittadinanza italiana in capo agli odierni richiedenti ed ha ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alle relative trascrizioni, iscrizioni e comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
c) il suddetto ordine ha immediata attitudine a modificare la realtà giuridica ai sensi dell’art. 282 c.p.c. [ovvero ex art. 702 ter, sesto comma, c.p.c. in caso di ordinanza], come sottolineato dalla giurisprudenza (Tribunale di Genova, decr. 25.02.2022; Tribunale di Savona, decr. 14.06.2024 e 04.07.2024);
d) sono ormai decorsi i termini di legge, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., senza che Codesta Spett.le Amministrazione, chiamata in giudizio, abbia notificato al sottoscritto difensore un atto di impugnazione;
e) sebbene l’intervento del Pubblico Ministero sia obbligatorio nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, a pena di nullità ex art. 70 n. 3 c.p.c., l’impugnazione dei provvedimenti giudiziari non rientra espressamente tra i suoi poteri per questa tipologia di processi ex art. 72 co. 2 c.p.c.;
f) pertanto, l’unica parte legittimata a proporre impugnazione – fatta salva l’ipotesi in cui la difesa erariale, pur costituita in giudizio, abbia espressamente non contestato la domanda, non risultando soccombente e come tale non più legittimata ad impugnare – è il Ministero dell’Interno;
g) ad abudantiam, non risulta neppure contestata la competenza territoriale nel giudizio di merito (cfr. doc. 2), non legittimando, pertanto, la proposizione di un regolamento di comptenza;
h) inoltre, non risulta essere intercorso alcun accordo tra le parti per il ricorso per saltum innanzi alla Corte di cassazione ex art. 360, secondo comma, c.p.c.;
i) di conseguenza, il passaggio in giudicato interno del provvedimento giudiziario allegato è pacifico e non contestato, formandosi, con il presente atto, espressa constatazione tra le parti;
l) qualora l’Ufficiale di Stato civile volesse avere la prova della definitività della decisione, essa è già nella piena disponibilità di Codesta Amministrazione, posto che il Ministero dell’Interno è l’unica parte che avrebbe potuto impugnare la decisione;
Ritenuto che
m) l’efficacia del giudicato consegue ope legis, ai sensi dell’ art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti (inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione), quindi la certificazione ad opera del cancelliere dell’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolgerebbe alcuna funzione costitutiva, ma al massimo avrebbe una funzione meramente dichiarativa e ricognitiva di qualcosa che si è già verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza;
n) la Suprema Corte ha recentemente stabilito che il certificato di passaggio in giudicato non è necessario per dimostrare la definitività di una decisione, né è ammesso subordinare l’esecuzione di una decisione che riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis e che ordina il conseguente facere amministrativo all’emissione di tale documento (cfr. Corte di cassazione sent. n. 2281/2025);
o) anche la costante giurisprudenza amministrativa non ritiene necessaria l’esibizione del certificato di passaggio in giudicato ai fini dell’esecuzione dell’ordine giudiziario, ex multis:
– “è vero che tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato, ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. […] Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria, non perché abbia attestato il falso, ma perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza. […] Ciò comprova che la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non è inoppugnabile, e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può essere data la prova contraria; se non rilasciata, la prova può essere data in altro modo. […] Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l’esistenza di un giudicato per basarvi una domanda o un’eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell’ambito di quel processo” (cfr. Cons. di Stato, n. 1464/2012);
– “Nell’ambito di un giudizio di ottemperanza la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di cui si chiede l’esecuzione può essere raggiunta, in mancanza del certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche con il riconoscimento della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati, atteso che gli artt. 112 e segg. del D.Lgs. n. 104/2010 non fissano criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d’accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze” (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 18/07/2019);
– “Poiché gli artt. 112 ss. CPA (d.lgs. n. 104/2010) non fissano criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d’accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza, in mancanza del certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, tra cui soprattutto il riconoscimento, anche implicito, della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati. (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sentenza, 17/01/2013, n. 92);
– “In sede di giudizio di ottemperanza a giudicato civile, laddove manchi il certificato del cancelliere ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori soprattutto qualora la mancata impugnazione della sentenza ottemperanda sia esplicitamente riconosciuta ed ammessa dagli interessati.” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 11/11/2002, n. 1094);
– “In mancanza della certificazione del cancelliere, la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, quantomeno nelle ipotesi in cui la circostanza della mancata impugnazione nei termini sia esplicitamente riconosciuta e ammessa dagli interessati”. (T.A.R. Lazio, Sez. III, 06/04/2000, n. 2821);
– “Nè l’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, nè l’art. 124 disp. att. c.p.c., fissano un mezzo di prova esclusivo per dimostrare il passaggio in giudicato della decisione, per cui anche in mancanza della certificazione del cancelliere, la prova del giudicato ben può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, quantomeno nelle ipotesi in cui la circostanza della mancata impugnazione nei termini sia esplicitamente riconosciuta e ammessa dagli interessati” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 04/12/1998, n. 3524);
Considerato che
p) i richiedenti sono tutti diretti discendenti del medesimo dante causa, nato nel Comune di [•], come risulta da copia dell’atto di nascita allegato;
q) ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 396/2000, è territorialmente competente l’Ufficiale di Stato Civile del sopraccitato Comune,
r) in base considerazioni appena svolte, nulla osta all’esecuzione del provvedimento giudiziario allegato e all’attuazione degli adempimenti conseguenti;
s) i richiedenti hanno un interesse immediato e concreto all’adempimento dell’ordine de quo, posto che, pur in presenza di un provvedimento giudiziario di riconoscimento reso inter partes, senza la trascrizione degli atti nei Registri di stato civile, non sarebbero in grado di opporlo erga omnes al fine di poter esercitare i diritti (ed i doveri) connessi al proprio status;
t) l’adempimento di un ordine giudiziario, qualora non diversamente stabilito dal medesimo ordine, deve essere immediato e non può essere sottoposto ad alcun termine amministrativo, e qualsiasi diversa disposizione, tanto ministeriale quanto locale, sarebbe contra legem;
u) l’eventuale ingiustificata inerzia della P.A. potrebbe cagionare gravi danni ai richiedenti, vertendosi su un diritto avente dimensione costituzionale e fondamentale nella vita di relazione di ciascun individuo (Cfr. Corte di cassazione, Sez. Un., sent. n. 25317/2024);
v) la linea di discendenza e di trasmissione dello status civitatis è stata accertata dall’organo giudiziario, nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno, sulla base dei medesimi documenti di cui si chiede la trascrizione in questa sede e che qui sono presentati muniti di apostille, di traduzione conforme alla legge e di ogni altra formalità prevista dalla normativa vigente: di tal ché, nell’ottica di evitare sterili scambi epistolari, l’Amministrazione non ha alcun potere di entrare nel merito della decisione giudiziaria, né di rifiutare la trascrizione di alcun atto per motivi attinenti, direttamente o indirettamente, all’accertamento già svolto dall’Autorità giudiziaria;
z) infine, al presente atto non è applicabile l’imposta di bollo, trattandosi di invito stragiudiziale all’adempimento di un ordine giudiziario e, in ogni caso, il mancato assolvimento non determina alcuna ipotesi improcedibilità e/o sospensione dell’esecuzione.
* * * * * *
Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato, i richiedenti, tramite il sottoscritto legale, come in epigrafe generalizzati, assistiti ed elettivamente domiciliati,
INVITANO
– il Ministero dell’Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato;
– Il Sindaco del Comune di [•], quale Ufficiale di Stato Civile, domiciliato per la carica presso la casa comunale
AD ADEMPIERE
all’ordine contenuto nella sentenza allegata, non opposta e passata in giudicato, e, per l’effetto, a:
i) disporre la trascrizione, nel Registro di stato civile, degli atti allegati, debitamente tradotti e apostillati;
ii) ad effettuare i conseguenti adempimenti di competenza
iii) a comunicare l’avvenuta trascrizione dei suddetti al Consolato Italiano territorialmente competente in base alla residenza dei richiedenti.
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
1) Copia della procura alle liti, tradotta e apostillata;
2) Copia della sentenza autenticata dal sottoscritto procuratore ai sensi di legge;
3) prova dell’avvenuta notifica della sentenza;
3) Certificato [•], tradotto ed apostillato
4) copia atto di nascita del dante causa
Luogo, data Avv. [•]