Cari lettori: dando seguito al tema della presente serie di articoli, oggi parleremo dei limiti etici imposti agli avvocati nella presentazione di pubblicità e propaganda della loro prestazione di servizi professionali.

In tutto il mondo varia notevolmente la forma con la quale è permesso ai professionisti del diritto di svolgere la diffusione dei servizi che prestano. Una prima distinzione vale la pena essere considerata qui: la differenza tra “propaganda” e “pubblicità”. Si ritiene che la propaganda abbia un chiaro richiamo mercantilistico, mentre la pubblicità non ha necessariamente lo stesso appello. Così, i sistemi etici legali sparsi per il mondo possono essere inizialmente divisi tra coloro che permettono la propaganda dei servizi legali (come, ad esempio, negli Stati Uniti) e quelli che permettono solo la pubblicità dei servizi offerti (il Brasile e l’Italia si inquadrano nel secondo sistema).

PATROCINANDO SUA LEITURA

Quando si valutano i sistemi che permettono la pubblicità, si apre un nuovo ventaglio di opzioni. Ci sono sistemi che permettono una pubblicità più mercantilistica e sistemi che permettono solo la cosiddetta “pubblicità informativa” – in questa modalità di pubblicità, l’avvocato può portare alla conoscenza del pubblico in generale, senza far leva sulle sue possibilità economiche e andare a caccia di clienti, informazioni relative al suo profilo professionale, come, ad esempio, contatti, curriculum, aree di azione, titoli che ha, competenze e abilitazioni professionali specifiche, tra le altre informazioni strettamente relative alla sua pratica professionale. In Brasile, si adotta questo ultimo sistema – e le fonti della regolamentazione sono lo stesso Codice di Etica e Disciplina dell’OAB e il recentissimo Provvedimento n. 205/2021 del Consiglio Federale dell’OAB (OAB è l’Ordine degli Avvocati Brasiliani, ndt).

Benché la recente disposizione del Consiglio Federale abbia permesso un discreto passo in avanti verso un sistema più permissivo, esso è ancora sottoposto ai limiti etici tracciati dal Codice di Etica e Disciplina e, senza dubbi, il campo della pubblicità informativa è sotto regolamento. L’art. 3° del provvedimento dice che “la pubblicità professionale deve avere carattere puramente informativo e primeggiare in discrezione e la sobrietà, non potendo configurare una raccolta di clienti o mercificazione della professione”, presentando espressa proibizione ai seguenti comportamenti:

a) riferimento, direttamente o indirettamente, ai costi di onorari, forme di pagamento, gratuità o sconti e riduzione dei prezzi come forma di raccolta dei clienti;

B) diffusione di informazioni che possano indurre ad errori o causare danni ai clienti, ad altri avvocati o alla società;

C) avviso di specialità per le quali non si abbia un titolo certificato o di specializzazione;

D) l’uso di preghiere o espressioni persuasive, di autoreferenza o di confronto;

e) distribuzione di regalie, biglietti da visita, materiale stampato e digitale, presentazioni dei servizi o simili indiscriminatamente in luoghi pubblici, in presenza o virtuali, fatti salvo eventi di interesse giuridico.

Il provvedimento blocca anche “riferimenti o menzioni di decisioni giudiziarie e risultati di qualsiasi tipo ottenuti in processi patrocinati o partecipati in una qualsiasi maniera, tolta la manifestazione spontanea in casi seguiti dai mezzi di informazione”.

Nel Codice di Etica e Disciplina si trovano altre importanti proibizioni, come ad esempio:

a) spedizione di corrispondenza ad una collettività (posta diretta, art. 32, §2º);

B) rispondere con regolarità a consultazioni in materia giuridica, sui mezzi di comunicazione, al fine di promuoversi professionalmente;

C) discutere, su qualsiasi mezzo di comunicazione, cause patrocinate, da egli stesso o da colleghi;

D) diffondere o lasciare che sia divulgata la lista dei clienti e le richieste (art. 33, I, II e V).

L’Italia adotta un sistema molto simile al brasiliano, con le dovute proporzioni. Il Codice Deontologico Forense italiano ha un sistema analogo al brasiliano, permettendo solo la pubblicità informativa e proibendo la commercializzazione della professione e l’esposizione del professionista al fine di raccogliere clientela o concorrenza sleale. L’art. 35 del Codice Deontologico dispone che “l’avvocato che fornisce informazioni sulla sua attività professionale, qualunque sia il mezzo usato, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e affidabilità”, essendo proibiti confronti con altri professionisti, fornire informazioni ambigue, ingannevoli e diffamatorie. Anzi, l’art. 17 dello stesso Codice elenca le informazioni sull’esercizio dell’attività professionale che possono essere divulgate – tutte esse relative al profilo del professionista e del suo studio -, in chiara linea con il sistema brasiliano della pubblicità informativa (si consulti il Codice Deontologico Forense italiano su questo link)

Una rapida ricerca sui social network e canali di streaming (in particolare YouTube) ci permette di raccontare come i più noti fornitori di servizi nel campo della cittadinanza si allontanano dalla deontologia legale, tanto nell’ottica della regolamentazione brasiliana, tanto per quella italiana. Tali avvocati e avvocatesse pubblicano e commentano sentenze come forma di autopromozione; fanno confronti espliciti con altri colleghi (quando addirittura arrivano al punto di litigare pubblicamente con loro), con la evidente intenzione di diffamare (seppur in un modo “impersonale” e collettivo) “tutti gli altri”, ergendosi a “bastioni della moralità” e, quindi, come gli unici professionisti che meritano l’incarico professionale della cittadinanza; fanno regali e promozioni; diffondono onorari, numero di processi in cui sono incaricati pubblicando anche post di festeggiamenti; fanno riferimenti alle famiglie da loro patrocinate, senza che ciò corrisponda ad alcun beneficio per la collettività; molte volte alterano la verità, sia nascondendo o minimizzando i rischi dei processi giudiziari, o annunciando fatti – come, ad esempio, la “fine” della via amministrativa o la “fine” dei ricorsi allla Corte d’Appello – tanto pubblicizzando vantaggi inesistenti in relazione alla loro pratica professionale – come, ad esempio, “non aver mai perso una causa” (in una materia in cui virtualmente non si soccombe) “aver creato una prova a cui nessuno aveva ancora pensato” per aggirare la tesi della Grande Naturalizzazione (quando, in verità, sono stati studi collettivi – pubblicati su Insieme, incluso – che hanno indicato questa possibilità), “avere processi a cui non è stato presentato ricorso a causa di un differenziale nella pratica” (quando, in verità, si stima che tra il 10 e il 20% è il numero dei processi a cui il Ministero dell’Interno ricorre, in modo aleatorio,  senza che il Ministero faccia altre considerazioni sul caso specifico), queste, tra le altre, le bugie, raccontate.

La pratica forense in materia di cittadinanza italiana è divenuta, purtroppo, un libero, disonesto e disordinato mercato, a scapito di tutti noi, italo-discendenti, che abbiamo poche informazioni degna di fede e oriunde dello sforzo etico di informare nella miglior maniera, basandosi su fatti concreti e confrontabili, fondamenta della scienza giuridica.

È sempre bene ricordare che tocca a noi, gli interessati, cercare la prestazione etica dei servizi legali, solo contrattando professionisti che rispettano i codici deontologici e mettendo in discussione coloro, se il caso, per la loro condotta.

Oltretutto, è necessario conoscere i canali per denunciare, tanto presso le varie Sezioni dell’Ordine degli Avvocati in Brasile, come con l’Ordine degli Avvocati italiani, visto che, senza denunce, diviene impossibile controllare le pratiche illecite di professionisti che sfuggono l’etica.

Nel prossimo numero, in un articolo speciale dedicato al “giudizio del secolo” (presso la Corte Suprema di Cassazione, udienza prevista per il 12/07), tratteremo dell’antico giudizio del 1907, della Corte di Napoli che, come sappiamo, aveva sostenuto le decisioni favorevoli dei giudici monocratici del Tribunale Ordinario di Roma. A presto!