“Non ci sono ragioni giuridiche valide affinché gli ufficiali di Registro Civile in Brasile non si organizzino per dare un servizio più effettivo, più rapido e meno costoso per tutti i discendenti di stranieri”.

Cari lettori, è un piacere rivedervi! In questo numero riprendiamo la nostra sintesi sulle azioni di previsione della Legge dei registri pubblici (LRP), le anagrafi (ndt). Dando seguito al numero precedente, discuteremo la rettifica dei registri civili brasiliani secondo la sistematica legge patria.

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Innanzitutto, ci poniamo di fronte alla seguente domanda: quale sarà l’oggetto dell’azione giudiziaria di rettifica dei registri? È molto comune, come sappiamo, l’inoltro di qualsiasi richiesta di cambiamento di registro ai giudici – e questa è una pratica di cui abusano la maggior partea degli ufficiali di Registro Civile, visto che la LRP, dopo recenti aggiornamenti, prevede un ruolo sussidiario per le azioni giudiziarie di rettifica dei registri, presentando possibilità di elaborazione dei cambiamenti in sede pregiudiziale.

In verità, un registro civile potrà essere cambiato secondo quattro diverse ipotesi previste dalla LRP: a) per semplice annotazione, come nel caso in cui cambi i nomi e i cognomi constanti nella registrazione, sia per il fatto di un matrimonio, di un divorzio o addirittura del cambiamento di nome in una registrazione precedente alla catena di registrazioni; b) d’ufficio, quando il Registratore ha la possibilità, per conto proprio, di cambiare i registri di sua responsabilità affinché si avvicinino alla verità reale; c) con la richiesta dell’interessato, nel caso in cui sono presentati all’ufficiale documenti che comprovano gli errori indicati, aprendo all’anagrafe, mediante un protocollo, una procedura amministrativa di rettifica e, infine, sussidiariamente, ossia, solo nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema con nessuna delle vie precedenti, d) tramite un’azione giudiziaria di rettifica proposta dall’interessato presso il foro competente.

È giusto che gli ufficiali non si sforzino di risolvere, per le prime tre vie, le variazioni di registro richieste o, ufficiosamente, quelle delle quali siano a conoscenza della necessità. Gli esempi seguenti serviranno per spiegare la questione:

a) supponiamo che gli italiani Giuseppe Mori e Giovanna Osellieri si siano sposati in Brasile e che sul loro certificato di matrimonio risulti che José Mori è sposato con Geovana Osellieri e che questa, dopo il matrimonio, abbia iniziato a firmare Geovana Osellieri Mori. Supponiamo che il primo figlio di questa coppia (lo chiameremo Dante Mori) sia stato registrato, nella stessa anagrafe, come figlio di José Mori e Geovana Mori. E supponiamo anche che un discendente in linea retta degli italiani richieda all’anagrafe il cambiamento del certificato di nascita di Dante Mori, affinché risulti “figlio di José Mori e di Geovana Osellieri Mori”. In questo caso, il fatto di un matrimonio (tra Giuseppe Mori e Giovanna Osellieri) ha dato origine al cambiamento di nome della madre di Dante, che ha iniziato a chiamarsi Geovana Osellieri Mori; la richiesta dell’interessato non corrisponde ad una rettifica di un certificato in senso stretto, ma della necessità di una semplice annotazione del nome da sposata adottato da parte della madre a lato del certificato di nascita del figlio Dante;

b) ora, supponiamo che l’interessato abbia presentato all’anagrafe i certificati italiani di nascita di Giuseppe e Giovanna, tradotti ed apostillati, indicando all’anagrafe che, seppur constanti i nomi “portoghesizzati” “José” e “Geovana” nel certificato di matrimonio, i nomi italiani dei promessi sposi sono, di fatto, “Giuseppe” e “Giovanna”, chiedendone la correzione. In questo caso, aperto un protocollo ed un termine dallo stesso ufficio anagrafico e controllata l’autenticità e la veridicità dei certificati italiani presentati, grazie al loro deposito, lo stesso funzionario rettificherà i nomi nel certificato di matrimonio, senza nessuna necessità di un intervento giudiziario o del Pubblico Ministero;

c) infine, supponiamo che, insieme alla richiesta presentata per la correzione del certificato di matrimonio degli italiani, l’interessato abbia indicato i riferimenti (libri, fogli e termini) dei luoghi di nascita e matrimonio di tutti i figli della coppia registrata nella stessa anagrafe, presentando anche brevi resoconti che comprovino i riferimenti indicati: in questo caso, ufficiosamente, – senza necessità di pagamento di tasse e emolumenti – lo stesso funzionario potrebbe correggere i nomi degli italiani in tutte le registrazioni dei figli della coppia, visto che a disposizione dell’ufficiale vi sono tutti gli strumenti necessari affinché proceda alle correzioni, senza la necessità di richiedere altri documenti o l’apertura di protocolli/processi amministrativi distinti. Questa correzione ufficiosa, per tutti i registri familiari presenti nella stessa anagrafe, potrebbe anche includere altri elementi essenziali dei registri indicati come, ad esempio, la naturalità dei genitori italiani nei certificati di nascita e matrimonio dei rispettivi figli (art. 54, 7º e 70, 2º della LRP) e le date di nascita e morte dei genitori italiani nei matrimoni di questi stessi figli (art. 70, 2ª della LRP).

L’abitudine, purtroppo molto comune, che hanno molti funzionari, di non accettare i registri già rettificati come prova e istruzione delle richieste di rettifiche amministrative successive, come anche la terribile abitudine di esigere istruttorie multiple di queste richieste con varie copie degli stessi documenti, mi sembrano profondamente illeggittime. Nella mia esperienza, ho visto non solo funzionari negarsi con decisione alle richieste di qualsiasi cambiamento di registro per via amministrativa ma, anche, inoltrare al potere giudiziario rettifiche amministrative richieste sul fondamento di registri precedenti, ossia già corretti, a volte da un giudice, anche quando i successivi registri della sequenza si trovino nella loro stessa anagrafe o pretendere, per ogni nominativo, gli stessi documenti, spesso estratti da quella stessa anagrafe!

Ma è importantissimo notare che non ci sono ragioni giuridiche valide affinché gli ufficiali di Registro Civile in Brasile non si organizzino per dare un servizio più effettivo, più rapido e meno costoso per tutti i discendenti di stranieri precedentemente stabilitisi nel paese.

Nel prossimo articolo parleremo in modo più breve e tecnico delle rettifiche di registro, sia per via amministrativa come per via giudiziaria. Però, affinché il lettore non si trovi senza risposte sulla questione sollevata in questo articolo, rispetto all’ammissibilità dell’azione giudiziaria di rettifica, presentiamo fin da ora la risposta: la via giudiziaria dovrebbe essere indicata solo quando ci fossero dubbi obiettivi sull’identità del registrato o sulle informazioni constanti nei registri che si vogliono rettificare come, ad esempio, nel caso di un italiano che abbia adottato nome e cognome radicalmente differenti in Brasile, in modo che solo una attenta ricerca genealogica, coinvolgendo documenti vari e varie anagrafi, come anche documenti di molti altri discendenti e collaterali possano indicare la sua vera identità, origine e discendenza. Tutto il resto, purtroppo e scusate la mia sincerità, si riduce alla mancanza di conoscenza o di volontà da parte dei nostri funzionari.


  • Testo originariamente pubblicato sul numero 265 della Rivista Insieme.